Economia

Liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti d’autore. Le collecting societies nella legge n. 633/41 accanto alla SIAE


Con il Decreto Legislativo n. 35/2017 emanato in attuazione della direttiva europea 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore, l’iter di adeguamento dell’Italia alla liberalizzazione dell’attività di intermediazione nel campo dei diritti d’autore, per anni gestiti esclusivamente da SIAE, anche se con molto ritardo, ha preso il via e con il decreto fiscale n. 148 entrato in vigore ieri 16 ottobre, tale processo di liberalizzazione continua ad attuarsi.

Il Decreto fiscale n. 148 del 16 ottobre 2017 infatti dispone modifiche alla legge sul diritto d’autore (L. n. 633/41), inserendo espressamente negli articoli della stessa dedicati esclusivamente alla SIAE, anche i riferimenti ad altri organismi di gestione collettiva.
Per diventare un organismo di gestione collettiva (o collecting societies che dir si voglia) e svolgere attività di intermediazione nel campo dei diritti d’autore e diritti connessi è necessario dimostrare di possedere i requisiti fissati dal decreto n. 35/2017, art. 8, nello specifico:

  • a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti; 
  • b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta; 
  • c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del Capo II dello stesso decreto n. 35; 
  • d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi: 
  1. l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente; 
  2. la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile; 3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.

L’odierno decreto fiscale demanda all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di stabilire le modalità per accertare il possesso dei suelencati requisiti e il potere di verifica del rispetto degli stessi per chi intenda operare nel settore della gestione e intermediazione dei diritti d’autore e diritti connessi e diventare un organismo di gestione collettiva.