Il licenziamento si perfeziona anche con la sola lettura dell’atto se il dipendente si rifiuta di riceverne copia
Con riferimento alla comunicazione dell’atto di licenziamento, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23503/2017, ha precisato che l’ingiustificato rifiuto da parte del dipendente di ricevere copia dell’atto di licenziamento comunicato verbalmente dal datore di lavoro non conferisce illegittimità al licenziamento e questo perché, come più volte ribadito peraltro, dalla giurisprudenza della stessa Cassazione, anche nell'ambito del diritto sostanziale, il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere l'atto stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta (Cass. n. 12571 del 1999; Cass. n. 1671 del 1981).
Ad ogni modo, per determinare il perfezionamento o meno del licenziamento, è necessario che il giudice di merito valuti le situazioni e i rapporti giuridici cui la comunicazione stessa si collega e quindi analizzi le circostanze di tempo e di luogo in cui si è realizzato il rifiuto, al fine di stabilire se il lavoratore avesse l'obbligo di ricevere tale comunicazione.
Se si accerta che la mancata ricezione della copia dell’atto sia dovuta ad un ingiustificato rifiuto del lavoratore, la comunicazione verbale del licenziamento vale come legittima notifica dello stesso; in relazione al rapporto di lavoro, infatti, esiste in linea di massima l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro, in virtù del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto, così come, peraltro non è escluso un obbligo di ascolto da parte dello stesso lavoratore e quindi anche quello di ricevere comunicazioni, da parte dei suoi superiori.
Se dunque il lavoratore rifiuta di ricevere la copia dell’atto di licenziamento, quest’ultimo si perfeziona anche con la mera lettura del contenuto dello stesso atto al lavoratore.