Detraibile l’IVA sulle spese propedeutiche all’esercizio dell’impresa
Le spese propedeutiche all’attività d’impresa consentono l’esercizio della detrazione della relativa IVA anche in assenza, nel contempo, di operazioni attive in regime di imponibilità. Il requisito dell’inerenza, indispensabile ai fini della detrazione, deve essere infatti valutato in ottica prospettica, avuto riguardo all’intenzione dell’operatore al momento del sostenimento delle spese, riferita all’utilizzo del bene/servizio per produrre operazioni soggette ad imposta.
Con l’ordinanza n. 23817 dell’11 ottobre 2017, la Corte di Cassazione è ritornata ad occuparsi della questione della detraibilità dell’IVA relativa alle spese propedeutiche all’attività d’impresa.
Il caso di specie
Nella specie, si è trattato di stabilire se sia detraibile e, quindi, rimborsabile l’imposta assolta sugli stati di avanzamento dei lavori di costruzione del fabbricato da adibire a sede operativa della società, qualora l’attività d’impresa sia stata avviata a distanza di due anni dal sostenimento dei costi. I giudici di legittimità hanno osservato che il requisito dell’inerenza previsto dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1973 e dal corrispondente art. 168 della Direttiva n. 2006/112/CE deve essere inteso come strumentalità del bene/servizio acquistato rispetto alla specifica attività del soggetto passivo.
La sussistenza dell’inerenza è, quindi, una questione di fatto, la cui prova spetta al contribuente, poiché se, da un lato, la compatibilità con l’oggetto sociale costituisce mero indizio dell’inerenza all’effettivo esercizio dell’impresa, dall’altro deve considerarsi inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisito di beni/servizi indispensabili affinché l’attività tipica possa concretamente iniziare, essendo quindi suscettibili di rientrare nella nozione di strumentalità, ai fini dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, anche le attività meramente preparatorie che, per definizione, vengono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora produzione di ricavi.
In quest’ottica, pertanto, per stabilire se sia detraibile o meno l’IVA assolta sulla costruzione del fabbricato da adibire all’esercizio dell’impresa occorre avere riguardo all’intenzione del soggetto passivo, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare il bene per fini aziendali.
Alla luce delle considerazioni esposte, che traggono conferma dalle interpretazioni consolidate della giurisprudenza sia nazionale che unionale, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, al quale l’Ufficio aveva indebitamente negato il rimborso dell’imposta versata sulle spese di costruzione del fabbricato.