Credito IVA infrannuale: entro il 31 ottobre 2017 occorre presentare il modello IVA TR
I soggetti passivi IVA che hanno maturato nel trimestre un'eccedenza di IVA detraibile di ammontare superiore a 2.582,28 euro possono presentare il modello IVA TR per richiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA spettante; il modello deve essere presentato tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate (entratel o fisconline). In riferimento alle istanze relative al terzo trimestre dell'anno (luglio - settembre 2017) la scadenza per la trasmissione telematica è fissata al 31 ottobre 2017, ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Requisiti per la presentazione del modello IVA TR
I contribuenti che intendono utilizzare il credito IVA spettante, senza dover attendere la presentazione della dichiarazione IVA annuale, possono presentare il modello IVA TR solo se, nel trimestre di riferimento, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- aliquota IVA media applicata sugli acquisti o sulle importazioni superiore del 10% rispetto all'aliquota IVA media applicata sulle operazioni attive
- effettuazione di operazioni non imponibili IVA (ad es. artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972 e artt. 41 e 58 del DL 331/1993) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
- effettuazione nel trimestre di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili IVA
- effettuazione nei confronti di soggetti passivi non residenti di determinate operazioni attive non soggette, per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate. Trattasi, ad esempio, delle prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, delle prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, delle prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione.
L'istanza può essere presentata anche dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del DPR 633/1972 o che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia.
Utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale
La scelta tra l'utilizzo in compensazione o la rischiesta a rimborso del credito IVA infrannuale deve essere indicata nel modello IVA TR. Nel caso in cui si opti per l'utilizzo in compensazione esterna del credito spettante, occorre rispettare determinati condizioni:
- per i crediti di ammontare superiore a 5.000 euro è obbligatorio richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, co. 1, lett. a) D.Lgs. 241/1997 o, in alternativa, la sottoscrizione dell'istanza da parte dell'organo di controllo. Tale limite deve essere monitorato su base annuale, pertanto, tenendo conto anche delle istanze presentate nei precedenti trimestri del 2017.
- obbligo di utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle entrate per la presentazione del modello F-24 con il quale si intende utilizzare il credito IVA in compensazione orizzontale; tale obbligo persiste a prescindere dall'ammontare del credito utilizzato in compensazione.
- Al superamento del limite di 5.000 euro, il credito potrà essere utilizzato in compensazione dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza
Credito IVA infrannuale richiesto a rimborso
Oltre all'utilizzo in compensazione il contribuente può eventualmente richiedere il rimborso del credito IVA maturato nel trimestre di riferimento; tale scelta deve essere espressa compilando la casella TD6 - “Importo di cui si chiede il rimborso”.
Per i rimborsi fino a 30.000 euro non è richiesta la prestazione della garanzia né eventuali ulteriori adempimenti mentre al superamento di tale soglia è necessario apporre il visto di conformità o la prestazione di una garanzia; quest'ultima diventa obbligatoria, al superamento della soglia dei 30.000 euro, se il soggetto richiedente è considerato un soggetto a "rischio".