Fisco

Rimborso credito IVA: nessun diritto se il curatore non presenta la documentazione necessaria


Rimborso credito IVA: il caso di specie

Il caso riguarda un'impresa impegnata in una procedura fallimentare, il cui curatore ha richiesto un rimborso IVA, spettante per un periodo d'imposta precedente l'avvio della procedura, indicandone l'importo in dichiarazione.

Ricevuto il diniego per tale rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria, la curatela fallimentare ha fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che lo ha accolto. In secondo grado, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate dando nuovamente ragione al contribuente.

La Commissione tributaria regionale, afferma infatti che:

“la mera esposizione in dichiarazione da parte del Curatore fallimentare di un credito IVA derivante da operazioni imponibili precedenti la dichiarazione di fallimento doveva considerarsi quale presupposto adeguato e sufficiente a fondare la pretesa di rimborso avanzata dal Curatore stesso, avendo peraltro l'agenzia fiscale omesso di esercitare il proprio potere di verifica dell'effettiva fondatezza della pretesa medesima.”

Le Entrate hanno dunque proposto ricorso in Cassazione.

Rimborso credito IVA: la sentenza della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23013 depositata il 2 ottobre 2017, ribalta quanto stabilito in CTP e CTR ribadendo che (citando la sentenza n. 15026/2017):

“In tema di contenzioso tributario, il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza dei fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno.”