Super ammortamento: cumulabile con il bonus hotel per le strutture ricettive
Super ammortamento: i quesiti dei contribuenti
Le Entrate hanno ricevuto numerose richieste di chiarimenti circa la cumulabilità o meno, sui medesimi investimenti, del "credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 10 del D. L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Super ammortamento)".
In sostanza i contribuenti si domandano se sia possibile applicare i cosiddetti bonus hotel e super ammortamento, contemporaneamente. Il dubbio sorge poiché il decreto interministeriale del 7 maggio 2015, che regola il bonus hotel, al comma 3 dell’art. 3, stabilisce che lo stesso "è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale".
Super ammortamento: la risposta delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 118/E del 15 settembre 2017, afferma che, sentito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il divieto di cumulo previsto dal decreto interministeriale di cui al paragrafo precedente si riferisce alle agevolazioni fiscali già in vigore al momento di emanazione dello stesso e non anche per quelle previste successivamente.
La norma relativa al super ammortamento, art. 1, commi da 91 a 94, della legge n.208/2015, è stata introdotta in data successiva a quella dell'adozione del decreto ministeriale con divieto di cumulo e "persegue finalità del tutto diverse rispetto a quelle sottese al credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive".
Diversa inoltre la forma di agevolazione, con il bonus hotel rappresentato da un credito di imposta e il super ammortamento che si sostanzia in una maggiorazione percentuale dei costi fiscalmente riconosciuti per gli investimenti.
Tutto ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate conclude che i due benefici fiscali sono cumulabili sul medesimo investimento.