Legittimo l’avviso di accertamento e la cartella anche se notificati alla nuora convivente
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20863 del 6 settembre scorso ha respinto il ricorso di un contribuente contro la decisione della CTR della Campania che aveva ritenuto legittima la notifica di una cartella di pagamento effettuata al contribuente mediante posta e consegnata a mani della compagna del figlio convivente. Il contribuente nel suo ricorso lamentava il fatto che la Corte avesse violato o comunque falsamente applicato gli artt. 60, primo comma, lett. b) bis, d.P.R. 600/1973, 24 Cost., 6, legge 212/2000 poiché essa aveva affermato il rituale perfezionamento della procedura notificatoria degli atti impositivi “presupposti” della cartella di pagamento impugnata, evidenziando, da un lato la mancata prova della spedizione della “raccomandata informativa”, in quanto la consegna/ricezione detti atti non era avvenuta in forma diretta, come invece previsto dall’art. 60 cit., da un altro lato, l’insussistenza della qualità di “familiare” della persona, che aveva ritirato i suddetti atti impositivi. Nel caso di specie si trattava appunto della compagna del figlio convivente con il figlio, entrambi conviventi con il ricorrente.
La decisone della Cassazione
La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto infondato il ricorso, ribadendo quanto già deciso in un caso analogo, ovvero che «In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. civ.» (Sez. 5, Sentenza n. 15973 del 11/07/2014).
Con la modifica apportata all’art. 60 primo comma lett. b) bis del DPR n. 600/1973, dal DL n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006, l’invio della raccomandata informativa è divenuto obbligatorio in tutti i casi in cui l’atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, indipendentemente dalle modalità di consegna, ovvero dall’impiego del mezzo postale o mediante consegna da parte dell’ufficiale giudiziario o di uno degli altri soggetti abilitati; prima di tale intervento normativo quando gli atti venivano notificati in base all’art. 139 c.p.c. personalmente dall’ufficiale giudiziario, “dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte” (art. 60, D.P.R. 600/1973), la raccomandata informativa era doverosa soltanto se l’atto veniva consegnato al portiere o al vicino di casa; essa era, invece, sempre dovuta quando la notifica veniva effettuata con mezzo postale nel caso in cui il piego non fosse consegnato personalmente al destinatario dell’atto (art. 7, co. 6, L. 891/1981).
La disposizione normativa di cui all’art. 60 cit., dunque deve ritenersi pienamente rispettata dal messo notificatore quando egli attesta (come nel caso di specie), con validità probatoria fino a querela di falso, l’avvenuta spedizione della “raccomandata informativa” con cui si dà prova che l’atto da notificare non è stato consegnato direttamente al destinatario.