Avviso di accertamento mediante raccomandata all’indirizzo di residenza estera
In tema di notificazione di avviso di accertamento che accerta il maggior credito dovuto allo Stato, nei confronti di cittadini italiani residenti all’estero, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 20256/2017) ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate promosso contro la decisione dei giudici tributari d’appello della Liguria, i quali avevano ritenuto invalida la notifica dell’avviso di accertamento effettuata dall’Amministrazione Finanziaria mediante lettera raccomandata all’indirizzo di residenza estera del contribuente risultante dall’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). L’AF, nel proprio ricorso, riteneva che, pur potendosi trattare di notifica irregolare, essa doveva considerarsi sanata per il raggiungimento dello scopo, in quanto il contribuente si era costituito in giudizio e difeso nel merito, dimostrando in tal modo di essere a conoscenza della questione.
La Cassazione ha cassato la sentenza dei giudici tributari di merito, chiarendo che, seppur l'art. 142 c.p.c., in tema di notificazione degli atti giudiziari a persona non residente, né dimorante né domiciliata nella Repubblica, faccia riferimento alle modalità di notificazione consentite dalle convenzioni internazionali, prevedendo, in caso d'impossibilità, che la notifica avvenga per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona a cui è diretto l’atto, tuttavia, ai sensi dell'art. 60 comma 4 del DPR n. 600/73, norma speciale prevista per la notifica degli atti impositivi che accertano una maggiore credito erariale, si prevede che “in alternativa a quanto disposto dall’art. 142 c.p.c.” la notificazione ai contribuenti non residenti “è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero”. La norma, non fa distinzioni fra il caso del contribuente residente in paese della UE e il caso del contribuente residente in paese extra UE, pertanto è applicabile in entrambi i casi. La suddetta disposizione normativa è stata introdotta dall'art. 2 primo comma lett a) del D.L. n. 40/10.
Deve peraltro ritenersi fondato, secondo un orientamento oramai costante della giurisprudenza di legittimità, anche il fatto che la costituzione e la difesa nel merito da parte del contribuente sana l’eventuale nullità della notifica dell’avviso (Cass. nn. 5057/15, 654/14, 1238/14, ord. n. 917/16).