Economia aziendale

Derivazione rafforzata: estesa anche ai soggetti OIC


Derivazione rafforzata: estensione ai soggetti OIC

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2017, e recante “Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS adopter, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19”, estende ai soggetti OIC diversi dalle microimprese che redigono il bilancio in base al codice civile, il cosiddetto principio di derivazione rafforzata, che consente una determinazione del reddito imponibile più aderente alle regole di bilancio.
Nel dettaglio, la modifica dell’art. 83, comma 1, del TUIR, introduce il principio della cosiddetta derivazione rafforzata del reddito imponibile all’utile di bilancio, prevedendo il riconoscimento dei "criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio", previsti nei principi contabili OIC (come già previsto per soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS / IFRS), fatta eccezione per le microimprese di cui all’art. 2435-ter del codice civile.

Derivazione rafforzata: relazione illustrativa DM 3 agosto 2017

Nella relazione illustrativa allegata al decreto del 3 agosto 2017, si legge che con detto provvedimento si è voluto:

"chiarire che la rilevanza fiscale, ai fini IRES ed IRAP, dei componenti imputati direttamente a patrimonio o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo per i quali non è mai prevista l’imputazione a conto economico, è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura. In tal modo, si è inteso precisare che, al fine di individuare il corretto regime fiscale di un determinato componente di reddito, in assenza dell’imputazione a conto economico, è necessario indagarne la natura. A tal fine, vanno, in primo luogo, analizzate le indicazioni contenute nello IAS/IFRS di riferimento e, nel caso in cui non vi siano informazioni sulla natura del componente, in accordo con le indicazioni contenute nello IAS 8, è possibile far riferimento al corrispondente principio contabile nazionale”.