Detrazione IVA ammessa anche per i servizi relativi a beni di terzi
La detrazione dell’IVA presuppone la sussistenza del “nesso diretto e immediato” tra l’acquisto “a monte” e la vendita “a valle”, per cui l’imposta assolta in sede di acquisto risulta detraibile anche se relativa a beni che non siano di proprietà dell’operatore che ha sostenuto le spese.
Con questa conclusione, raggiunta dalla Corte di giustizia nella causa C-132/16 del 14 settembre 2017, è stata risolta la questione relativa alla detraibilità dell’IVA assolta dal contribuente sui lavori di ripristino di una stazione di pompaggio delle acque reflue di proprietà di un Comune, indispensabili ai fini dello svolgimento dell’attività d’impresa dello stesso contribuente, consistente nella concessione in affitto a terzi degli immobili edificati sui terreni serviti dalla predetta stazione di pompaggio.
La norma oggetto di interpretazione da parte dei giudici dell’Unione è l’art. 168, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE, che consente ai soggetti passivi IVA di esercitare il diritto di detrazione “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta (…)”.
L’indagine da compiere, al fine di stabilire se la detrazione sia ammessa nel caso di specie, risulta pertanto relativa all’esistenza del “nesso diretto e immediato” che deve sussistere tra l’operazione “a monte”, cioè l’acquisto del bene o servizio, e le operazioni “a valle”, vale a dire le cessioni o le prestazioni poste in essere dal soggetto passivo, che se sono imponibili legittimano la detrazione. Nella sentenza si conferma, però, che l’esercizio della detrazione è riconosciuto anche in assenza della predetta inerenza, si può dire di “primo livello”, se il bene o servizio acquistato risulta utilizzato nell’ambito dell’attività economica del soggetto passivo, imponibile agli effetti dell’IVA. In quest’ultima ipotesi, il costo del bene o servizio acquistato non è ribaltato nel prezzo dei beni ceduti o dei servizi resi in regime di imponibilità, come richiesto ai fini della sussistenza dell’inerenza di “primo livello”, ma concorrono a formare le spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, rilevano ai fini dell’esercizio dell’attività economica.
Le condizioni richieste per l’esercizio della detrazione prescindono, quindi, dalla circostanza che le spese sostenute dal contribuente non siano relative ad un bene di sua proprietà, dovendosi esclusivamente verificare se tali spese soddisfino il predetto “nesso diretto e immediato” (in tal senso, si veda anche la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 179/2005).
In senso affermativo si è espressa la Corte nella pronuncia in commento, tenuto conto che senza il ripristino della stazione di pompaggio non sarebbe possibile svolgere l’attività avente per oggetto l’affitto degli immobili costruiti sui terreni serviti dalla stazione di pompaggio. Nella sentenza viene opportunamente puntualizzato che la detrazione è ammessa pro-quota, vale a dire nei limiti delle spese sostenute per il ripristino della stazione di pompaggio considerate indispensabili per la realizzazione del progetto imprenditoriale del contribuente, con esclusione delle eventuali ed ulteriori spese non inerenti specificamente gli immobili in costruzione.