Indicazioni operative sulla definizione agevolata delle controversie tributarie
Con la circolare n. 23/E del 25 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti sorti nel primo periodo di applicazione della procedura di definizione agevolata delle controversie pendenti in materia tributaria.
Già con la circolare n. 22/E del 28 luglio scorso, l’Agenzia aveva offerto precisazioni in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta con il DL n. 50/2017, il cui art. 11 prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, la cui notifica del ricorso sia avvenuta entro il 24 aprile 2017 e in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, ad esclusione delle sanzioni e degli interessi moratori.
I chiarimenti delle Entrate
In base a quanto previsto dal paragrafo 1.1. della circolare n. 22/E del 28 luglio, l’Agenzia nell’odierna circolare n. 23, chiarisce che sono escluse dalla definizione agevolata le liti nelle quali l’Agenzia delle Entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente, pertanto, in tali circostanze, non sono definibili le liti in cui è parte solo l’agente della riscossione, anche se inerenti a tributi amministrati dalle Entrate, quali avvisi di iscrizione ad ipoteca o fermi amministrativi.
Al fine di definire le liti in forma agevolata, da quanto chiarito dalle Entrate, è necessario dunque che essa sia parte formale del giudizio e inoltre che la questione abbia ad oggetto la legittimità del credito affidato all’agente della Riscossione: non è definibile pertanto la controversia in cui il contribuente contesti un atto dell’agente della riscossione senza chiedere l’annullamento del credito. Ricorrendo tali ipotesi, gli importi che rilevano ai fini della definizione agevolata sono quelli iscritti a ruolo, anche se il ricorrente sostenga di non aver ricevuto valida notifica. L’Agenzia precisa inoltre che ai fini della definizione non sono dovuti gli importi di spettanza dell’agente della riscossione (aggi, rimborsi spese).
Sulla base dell’art. 11 del DL n. 50 del 2017, l’Agenzia specifica che non sono definibili le contestazioni su atti di valore indeterminabile relativi al classamento degli immobili, se contengono anche tributi e sanzioni; mentre per quanto concerne i contributi previdenziali relativi ad atti oggetto di definizione agevolata della lite tributaria, essi non sono dovuti, in quanto la definizione agevolata non attiene a controversie previdenziali, le quali non rientrano della competenza del giudice tributario (si veda a tal proposito anche la circolare INPS n. 140 del 2016). Nel caso di riunione di due giudizi, uno rientrante nella definizione agevolata e l’altro escluso, la definizione comporta l’estinzione solo “parziale” del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione. In caso di fallimento del contribuente, invece, spetta al curatore presentare l’istanza per la definizione agevolata, ma se il curatore rimane inerte, tale compito può essere svolto dal fallito (tra le altre Cass. n. 27277/2016).
Gli altri chiarimenti offerti dall’Agenzia attengono alla definizione degli importi dovuti; al trattamento delle sanzioni; al perfezionamento della definizione; alla sospensione dei termini di impugnazione.
Si ricorda che...
La domanda di definizione agevolata può essere compilata e inoltrata entro il 2 ottobre anche online dal sito web dell’Agenzia.