Fisco

Rottamazione cartelle: possibile la compensazione con crediti verso la Pubblica Amministrazione


Rottamazione cartelle: crediti PA in compensazione

Il DM del 9 agosto 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione della manovra correttiva e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, prevede all'art. 1 che:

"Le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione», si applicano, con le medesime modalità, anche per l'anno 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016."

La seconda rata relatva alla cosiddeta rottamazione cartelle, con scadenza fissata per il 30 settembre (che slitta al 2 ottobre), potrà dunque essere versata utilizzando in compensazione i crediti che i contribuenti tenuti al versamento hanno nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Rottamazione cartelle: procedura per la compensazione

Per poter utilizzare i crediti in compensazione si rende necesaria l'attivazione di una determinata procedura. Innanzitutto i crediti devono avere le seguenti caratteristiche:

  • devono essere certi, liquidi ed esigibili;
  • quelli relativi a contratti per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturato nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere certificati;
  • la somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato.

Per procedere con la compensazione occorre presentare un'istanza, come da DM 25 giugno 2012, direttamente sulla Piattaforma Crediti Commerciali (crediticommerciali.mef.gov.it).
In caso di inerzia della PA, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il creditore può richiedere la nomina di un commissario ad acta utilizzando sempre la succitata piattaforma.
Ottenuto l'esito positivo, il debito del contribuente si estingue limitatamente all'importo del credito certificato nei confronti della PA.