Confisca beni: si estinguono i crediti IRPEF e IRES
Confisca beni: il quesito del contribuente
L'istante è un amministratore giudiziario che chiede all'amministrazione finanziaria chiarimenti circa la corretta interpretazione dell’art. 50 del Codice delle leggi antimafia, laddove dispone che:
"nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’art. 1253 c.c.”
L'istante ritiene che per effetto dell'avvenuta confisca definitiva, non sia tenuto a versare IVA e IRPEF emersi dalle dichiarazioni relative al perido di amministrazione giudiziari, poiché:
"si verifica la confusione in capo allo Stato della qualità di soggetto attivo e di soggetto passivo del rapporto tributario."
L'istante ritiene inoltre che per il medesimo motivo non vadano pagate le altre tipologie di debiti, come INPS, Camera di Commercio e ritenute IRPEF sulle spese legali.
Confisca beni: la risposta delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 114/E del 31 agosto 2017, accoglie in parte la soluzione interpretativa dell'istante.
Nel dettaglio l'amministrazione finanziaria richiama le condizioni necessarie ad ottenere l'effetto estintivo per confusione:
- confisca definitiva;
- venir meno della dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.
Circa l'ambito di applicazione ogettivo, le Entrate sottolineano che:
"L'istituto della confusione di cui all'articolo 50, comma 2, del Codice delle leggi antimafia si applica, per espressa previsione normativa, ai soli crediti aventi natura “erariale”. Si tratta, quindi, a titolo esemplificativo, dei crediti relativi all'IRPEF, all'IRES, all'IVA, alle ritenute alla fonte, all'imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale. Restano, invece, esclusi dall'effetto estintivo, ad esempio, i crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali e ai diritti camerali."
Per quanto concerne l'ambito temporale, l'amministrazione finanziaria precisa che:
"i crediti erariali che si estinguono per confusione sono, innanzitutto, quelli maturati fino alla data di adozione del provvedimento di sequestro (momento cui retroagiscono gli effetti della confisca definitiva)."
L'Agenzia delle Entrate conclude che nel caso di specie:
"si è dell’avviso che l’unico credito maturato durante la vigenza del procedimento cautelare che possa estinguersi per confusione sia quello relativo all’IRPEF 2014."