Il socio accomandante risponde per infedele dichiarazione anche se non si occupa della gestione della SAS
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 22011 del 21 settembre scorso ha accolto le ragioni dell’Agenzia delle Entrate che aveva promosso ricorso in sede di legittimità contro le decisioni dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto non colpevole la socia accomandante di una sas, in relazione al pagamento delle maggiori somme dovute dalla società e rilevate da un accertamento fiscale. I giudici d'appello, avevano infatti confermato quanto già deciso dai giudici di prime cure, ovvero che alla contribuente non fosse imputabile alcun dolo o colpa per il maggior reddito accertato in capo alla società e, quindi, che non le dovessero essere addebitate le sanzioni previste, poiché l'omesso controllo da parte della socia non sarebbe dipeso da negligenza o complicità, bensì dalla evidente fiducia che ella aveva posto nell’agire dei suoi familiari, anch'essi soci che detenevano il totale controllo gestionale della sas, cui la contribuente era estranea, anche per formazione professionale.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR per violazione dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 471/97, degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 472/97, dell'art. 5 DPR n. 917/86, degli artt. 2320 e 2697 c.c. trovando l’approvazione della Cassazione, secondo cui, a norma del DPR n. 519/1913 art. 5, il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti della società di persone va imputato al socio in proporzione della sua quota ai fini Irpef, ciò comporta che allo stesso socio vada applicato l’art. 46 del dpr n. 600/1913 e questo vale anche per il socio accomandante di una sas, essendo irrilevante che il socio sia estraneo all’attività di gestione della società, in quanto ad esso è sempre consentito di verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti. La sanzione, quindi, non viene irrogata sulla base della mera volontarietà, e non è in contrasto con l'elemento della colpevolezza introdotto dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5; nel suo caso, la colpa infatti consta nell'omesso od insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ. (nello stesso senso Cass., n.19456/2009: “il socio di società di persone […] risponde per infedele dichiarazione della società di cui è parte, in quanto egli non può farsi scudo della società, attribuendo esclusivamente ad essa la violazione fiscale, atteso che la sua posizione nell'ambito della compagine sociale, tanto nel caso in cui non rivesta la carica di amministratore, quanto, a maggior ragione, qualora come la rivesta, gli consente il controllo dell'attività della società e della sua contabilità e quindi di verificare l'effettivo ammontare del suo reddito e, pertanto, degli utili conseguiti in proporzione alla propria quota di partecipazione”).
Il reddito di partecipazione del socio accomandante è da considerarsi pertanto suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dei metodi utilizzati dalla società per realizzarli, allo stesso modo il socio accomandante, sebbene non si occupi della gestione, è chiamato a rispondere delle sanzioni inflitte alla società di cui è parte, fermo restando il suo diritto di agire nei confronti della società in sede civile ordinaria per recuperare la quota di utili a lui spettante, nonché ottenere la dichiarazione di esclusione della sua responsabilità, qualora sia dimostrata la sua buona fede (Cass. n. 11989/15).
Nella vicenda, quindi, la qualità di socio accomandante della contribuente non ha fatto venir meno l'imputabilità alla stessa, quantomeno per colpa, del maggior reddito accertato, di cui ha beneficiato per l’incremento di ricchezza della società; peraltro, a nulla è valso il fatto che la contribuente avesse una formazione professionale estranea alla materia societaria, in quanto avrebbe potuto esercitare i suoi diritti amministrativi con l’aiuto di professionisti. Accettando quindi il ruolo giuridico di socia accomandante, ne ha irrimediabilmente assunto ogni diritto, obbligo e responsabilità.