Fisco

Nullo l’accertamento se il contribuente prova che la sua capacità contributiva proviene dalla locazione dell’immobile


Con ordinanza n. 20477 del 28 agosto scorso la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate proposto contro la decisione della CTR della Puglia che aveva ritenuto valide le allegazioni e le prove addotte da un contribuente avverso gli avvisi di accertamento emanati sulla base del metodo sintetico. Nello specifico, il contribuente aveva dimostrato che la sua capacità contributiva si fondava su redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non imponibili perché esenti, ovvero sulla disponibilità di un alloggio ricevuto in donazione e in parte da lui locato a terzi e di un autoveicolo di vecchia immatricolazione. In ragione di ciò, la Corte di legittimità ha ritenuto valide le prove addotte dal contribuente, in quanto, come del resto dalla stessa Cassazione ribadito nell’odierna decisione: «In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. citato, nella versione ratione temporis vigente, una presunzione di capacità contributiva "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva", sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17487 del 01/09/2016, Rv. 640989 — 01; peraltro, «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente "ratione temporis", non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta» (Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014 e altre conformi).

Nessun redditometro dunque se è provato che la capacità contributiva deriva dalla locazione dell’immobile.