Fisco

Spesometro 2017: come indicare le operazioni da e verso operatori non residenti


La comunicazione delle fatture emesse e ricevute, il c.d. spesometro, ha subito un profondo restyling dalla versione originaria introdotta dall’art. 21 del DL 78/2010. A seguito delle modifiche apportate dal DL 193/2016 convertito con modifiche dalla L. 225/2016, i soggetti passivi IVA che si accingono a trasmettere tutte le operazioni attive e passive registrate nel primo semestre del 2017, dovranno includere nella comunicazione anche le operazioni da/verso operatori non residenti; così ad esempio, dovranno essere incluse nello spesometro 2017 anche le operazioni di cessione/acquisto di beni o servizi con controparti intra-UE, già riepilogate nei modelli Intrastat (operazioni escluse fino al 2016, con la versione previgente dell’adempimento in commento).

 Come indicare le operazioni di acquisto di beni/servizi da operatori non residenti?

Le specifiche tecniche per la compilazione dei dati delle fatture, pubblicate il 27 marzo 2017 e aggiornate al 25 luglio 2017 dispongono che, in caso di operazioni rientrati nel reverse charge ai sensi dell’art. 17, co. 2 del DPR 633/1972, il file xml da trasmettere all’Agenzia delle entrate tramite l’applicativo “fatture e corrispettivi” dovranno contenere specifici campi di riferimento. Così ad esempio in caso di acquisti di beni o servizi da operatore intra-UE (integrazione della fattura del fornitore/prestatore) o di acquisto di servizi da soggetto extra-UE (emissione autofattura) il cessionario/committente italiano dovrà trasmettere i seguenti dati nella sola sezione DTR, ossia, solo tra i dati delle fatture ricevute:

Natura operazione: N6 – reverse charge

Imponibile e fattura

Dati anagrafici del fornitore/prestatore non residente

Tipo documento: TD10 – acquisto di beni da UE; TD11 – servizi ricevuti da UE

 Tali indicazioni sono state fornite dall’Agenzia con la Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 e con le FAQ pubblicate sul sito delle Entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”.

Diverso è il caso di un acquisto di beni da fornitore extra-UE, per il quale occorre trasmettere i dati della bolletta doganale d’importazione. In tal caso, oltre a trasmettere i dati relativi all’imponibile e all’imposta si dovrebbero trasmettere i dati del fornitore non residente. Infatti, a norma dell’art. 25, co. 2 del DPR 633/1972, dalla registrazione della bolletta doganale devono emergere i dati del fornitore non residente. Siccome molti gestionali non consentono di riportare tali informazioni e il tracciato richiede obbligatoriamente l’indicazione dei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale”, con la Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017 le Entrate hanno previsto che, per le comunicazioni relative al 2017, in caso di inserimento di un codice Paese extra-UE l’identificativo fiscale del cedente potrà essere popolato con dei codici ad hoc, inserendo “00” nel campo “Id.Paese” e una sequenza di undici 9 nel campo “IdFiscaleIVA\IdCodice”.

Come indicare le operazioni di cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a un operatore non residenti?

Per le cessioni di beni verso operatori UE (non imponibili ai sensi dell’art. 41) o verso operatori extra-UE (non imponibili ai sensi dell’art. 8) il campo “Natura operazione” dovrà essere compilato con codice N3. Invece, in caso di servizi resi verso operatori UE/extra-UE (operazioni f.c. art. 7-ter) il campo “Natura operazione” dovrà essere compilato con il codice N2.

Per quanto riguarda, infine, l’esposizione dei dati anagrafici della controparte non residenti, vengono ancora in soccorso le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle entrate.

“Domanda: Nella comunicazione relativa alle fatture emesse DTE come va valorizzato il blocco "IdentificativiFiscali" se nella fattura intestata ad un cliente privato estero non sono indicati né la partita IVA né il codice fiscale ?

Risposta: Nei casi di cessione di beni e prestazione di servizi a consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, il file "Dati fattura" dovrà essere compilato - nella sezione DTE - utilizzando i campi del blocco “IdFiscaleIVA”, valorizzando l'elemento “IdPaese” con il valore relativo al paese del cessionario/committente e l'elemento “IdCodice” con un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro)”.