Diritto

Il nuovo DDL concorrenza definisce e disciplina il contratto di leasing


Grave inadempimento contrattuale per mancato pagamento dei canoni da parte dell’utilizzatore, necessaria nomina di un perito per procedere alla vendita del bene o alla sua ricollocazione a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore e obblighi informativi a carico del concedente. Sono queste le principali novità previste per il leasing (locazione finanziaria) dalla L. n. 124 del 4 agosto 2017 (DDL concorrenza) che, all’art. 1, comma 136 contiene anche la definizione normativa di locazione finanziaria, colmando così un vuoto normativo relativamente a questa tipologia contrattuale che risulta sempre più utilizzata. A partire dall’entrata in vigore della norma, pertanto, per locazione finanziaria deve intendersi il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

La nuova definizione riprende sostanzialmente quanto già espresso nella enunciazione contenuta nel paragrafo 2 del Documento dell’O.I.C., ma con essa il contratto di leasing cessa di essere un contratto regolato solo dalla volontà delle parti. Secondo il comma successivo (co. 137 dello stesso art. 1), con specifico riferimento al leasing di immobili commette grave inadempimento contrattuale l’utilizzatore che non paga almeno 6 canoni mensili o due trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente; per le altre tipologie di locazione finanziaria la situazione di grave inadempimento si verifica quando l’utilizzatore non versa quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente (art. 1 comma 137). Qualora per le motivazioni innanzi specificate il contratto dovesse risolversi, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonchè le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene risulti inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

In tali circostanze, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene prendendo come riferimento i valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, il concedente è tenuto a basarsi sulla stima di un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

La norma chiarisce che deve intendersi per “perito indipendente” il professionista non legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione, il concedente è tenuto a rispettare i criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, adottando modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile e informando obbligatoriamente l’utilizzatore (art. 1 comma 139).

In caso di immobili concessi in leasing come prima casa continuano ad applicarsi i commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.