Risoluzione n. 103/2017: chiarimenti sull’utilizzo del credito IVA infrannuale e obbligo del visto di conformità
Con la Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017 l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti rispetto all’obbligo di richiedere il visto di conformità per l’utilizzo del credito IVA infrannuale in compensazione, per un ammontare superiore ai 5.000 euro. Tale vincolo è stato introdotto con la conversione in legge del DL 50/2017 (Legge 21 giugno 2017, n. 26), che ha abbassato l’asticella per la soglia in questione, portandola da 15.000 euro a 5.000 euro.
Tale disposizione, entrata in vigore dopo la presentazione del modello IVA TR riferito alle operazioni del I° trimestre 2017, ha incrementato la platea dei contribuenti obbligati a richiedere il visto di conformità, lasciando dei dubbi sull’efficacia delle nuove disposizioni rispetto alle istanze presentate ante riduzione della soglia di riferimento.
Con un chiarimento last minute, l’Agenzia delle entrate conferma che la soglia dei 5.000 euro, superata la quale occorre richiedere l’apposizione del visto, deve essere determinata tenendo conto dei precedenti crediti trimestrali richiesti in compensazione con istanza IVA TR; in altri termini, anche l’importo indicato sul modello relativo al 1° trimestre 2017 concorre al limite annuale dei 5.000 euro.
Così ad esempio, un contribuente che ha presentato il modello IVA TR richiedendo la compensazione di un credito IVA maturato nel I° trimestre 2017 di importo pari a 2.000 euro e, al 31 luglio 2017 ha presentato anche l’istanza riferita al II° trimestre del 2017 con un credito da compensare di 4.000 euro, ha dovuto far apporre il visto di conformità da un professionista abilitato. In assenza del visto, la compensazione del credito maturato nel II° trimestre era consentita solo fino a 3.000 euro; qualora l’interessato decida di compensare l’intero ammontare indicato nel modello (i restanti 1.000 euro), potrà farlo previa presentazione di un modello IVA TR "integrativo" munito del visto di conformità, barrando la casella "modifica istanza precedente”.