Fisco

Quando la cessionaria di ramo d’azienda è responsabile solidale per i debiti tributari della cedente?


Con la sentenza n. 17264 del 13 luglio scorso la Cassazione si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell’art. 14 del D. Lgs. n. 472/1997 in tema di responsabilità solidale della cessionaria di ramo d’azienda, in relazione ai debiti tributari della cedente, stabilendo che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 14 cit. vanno lette in combinato disposto e che, in base a tale interpretazione combinata, la responsabilità solidale e sussidiaria del concessionario è estesa anche alle imposte e alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché alle imposte ed alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, sempre che risultino dagli atti dell'Ufficio. Tale articolo, dice la Cassazione, la cui ratio è da individuarsi nella garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico, deve considerarsi norma speciale rispetto all'art. 2560, comma 2, cod. civ.; inoltre, la richiesta da parte del cessionario del certificato di debenza relativo ai debiti del cedente non è un onere, ma una facoltà in favore del contribuente, pertanto la sua mancata richiesta impedisce al cessionario solo di avvalersi dell'eventuale effetto liberatorio anticipato, ma non comporta un'estensione della sua responsabilità rispetto a quella delineata dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 14.

Con questo principio la Cassazione, discostandosi dal proprio orientamento precedente (cfr. sentenza n. Cass. n. 5979/2014, n. 9219/2017), ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate promosso contro la decisione della CTR della Lombardia, che aveva annullato gli avvisi di accertamento, nonché le successive cartelle di pagamento, per IRPEG, IRAP e sanzioni, emessi a carico di una società cessionaria di ramo d’azienda, quale coobbligata solidale, ai sensi dell'art.14 del d.lgs. n. 472/1997, in relazione ad una serie di rilievi ascritti alla cedente.

La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto nella sua decisione che la cessionaria del ramo, non dovesse rispondere del debito tributario della sua dante causa perché dall'art. 14, comma 2, cit. si desume che per riconoscere la responsabilità solidale occorre che al momento della cessione sia già aperta presso l'Ufficio interessato una procedura di verifica o di accertamento, ovvero che agli atti dell'Ufficio risulti comunque già concreto e preciso il debito fiscale della cedente, di guisa che, pur riconoscendo che l'effetto immediatamente liberatorio per il cessionario è dato solo dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio in merito alla assenza di pendenze tributarie, si deve tuttavia escludere che possa essere fatta valere la responsabilità solidale per debiti che siano stati accertati a seguito di verifiche compiute in epoca successiva all'atto di cessione.

La Cassazione, nella sentenza n. 17264 ha accolto tale argomentazione, chiarendo che, seppure è vero che l'art.14, comma 1, cit. tutela la pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, conseguente a violazioni poste in essere dal contribuente cedente, in modo ampio, consentendole di farla valere nei confronti di entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione di cessione di azienda, in ragione della garanzia patrimoniale che deriva dalla disponibilità dell'azienda, in via solidale, tuttavia la pretesa tributaria, perché possa essere fatta valere tale responsabilità solidale, deve riguardare imposte e sanzioni inerenti a violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti, sebbene non ancora contestate dall'Amministrazione finanziaria oppure imposte e sanzioni già irrogate e contestate, anche se riferite a violazioni commesse in periodi precedenti al secondo anno precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento d'azienda; con la conseguenza che, se non è provato che risulti agli atti dell'Ufficio, già alla data del trasferimento di azienda, la debitoria fiscale trasfusa nell'accertamento, senza che tale accertamento in fatto sia stato censurato, non può essere fatta valere la responsabilità solidale a carico della cessionaria per debiti tributari della cedente.