Diritto

DDL Concorrenza: via alle società tra avvocati con socio di capitale


Al fine di promuovere la libera concorrenza e il libero scambio, il DDL Concorrenza (L. n. 124/2017) interviene anche in materia di esercizio della professione forense con sei commi che, modificando la legge n. 247 del 2012, potrebbero costituire una vera svolta per il libero professionista che opera nel settore legale. Se prima gli avvocati potevano unirsi assieme, anche con altre tipologie di professionisti iscritti in albi (come commercialisti, ingegneri, psicologi, consulenti del lavoro, ecc) solo nella forma di studio associato (art. 4 L. n. 247/2012), oggi, al pari di altri liberi professionisti iscritti nei propri albi, sarà ammesso anche per il legale costituire una società.

La L. 4 agosto 2017 n. 124, con l’art. 141 e seguenti, infatti introduce, nella stessa norma l’art. 4 bis, secondo cui è ammesso l’esercizio della professione forense in forma societaria. A partire dal 29 agosto 2017, pertanto, l’esercizio della professione di avvocato è aperto a società di persone, di capitali e cooperative che verranno iscritte in un’ apposita sezione speciale dell’ albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio.

Lo stesso articolo 4 bis al comma due precisa che almeno due terzi dei soci devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero professionisti iscritti in albi di altre professioni. Il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e cancellazione dalla sezione speciale, salvo che la stessa società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti entro il termine perentorio di 6 mesi. La maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; i soci professionisti possono invece rivestire la carica di amministratori.

La prestazione professionale deve, in ogni caso, continuare a svolgersi, anche se nella nuova forma societaria, nel rispetto dei principi cardine della professione forense, pertanto l’incarico potrà essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. Al di là della responsabilità della società o degli altri soci, il professionista che esegue la prestazione sarà sempre personalmente responsabile del suo operato. Qualora un socio dovesse essere per qualsiasi motivo sospeso, cancellato dall’albo, radiato dall’esercizio della professione, ciò comporterà la cancellazione della società.
Le società nel settore forense saranno tenute a rispettare il Codice deontologico; sulla responsabilità disciplinare di tali società vigileranno i Consigli dell’Ordine.