Fisco

Solo entro 60 giorni l’elusione può essere contestata dalle Entrate chiedendo spiegazioni al contribuente


Legittima l’operazione infragruppo di leasing immobiliare effettuata dalla Spa se il fisco non domanda chiarimenti 60 giorni prima di emettere l’atto accertativo, che se non contiene le osservazioni sulle precisazioni fornite dalla contribuente è nullo.

Accolto dalla Corte di Cassazione il ricorso di una società per azioni che aveva impugnato la decisione della CTR, la quale, riformando quella della CTP, aveva diversamente respinto il ricorso promosso dalla stessa S.p.A. contro l'avviso di accertamento per IVA IRPEG IRAP non versate, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto quale «abuso di diritto», l'operazione infragruppo di leasing immobiliare effettuata dalla società, in relazione ad un complesso immobiliare di cui la contribuente già in affitto era divenuta l'utilizzatrice, con la conseguente inopponibilità fiscale e il recupero a tassazione del maggior reddito imponibile.

La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso (sentenza n. 18466/2017) della società basato sul fatto che la CTR avrebbe dovuto considerare nullo l’avviso di accertamento, in quanto emesso oltre la scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni, fissato dall'art. 12, comma 7, Iegge n. 212 cit., con decorrenza dalla notifica del PVC, in caso di accesso, ispezione, verifica, per permettere al contribuente di poter avere un contraddittorio anticipato con l'amministrazione; infatti, afferma la Cassazione, in base ad una recente sua stessa pronuncia: «Nel caso in cui l'ufficio finanziario intenda contestare fattispecie elusive, indipendentemente dalla riconducibilità o meno delle stesse alle ipotesi contemplate dall'art. 37 bis comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973, è tenuto a richiedere preventivamente chiarimenti al contribuente e ad osservare il termine dilatorio di 60 giorni, prima di emettere l'atto accertativo che dovrà essere specificamente motivato anche in ordine alle osservazioni, chiarimenti, giustificazioni, eventualmente fornite dal contribuente: risultando inficiato dal vizio di nullità l'atto impositivo emesso in difformità da detto modello procedimentale» (Cass. sez. trib. n. 406 del 2015; Cass. sez. trib. n. 25759 del 2014).