Pubblicato il nuovo modello IVA TR: obbligo del visto di conformità per le compensazioni oltre i 5.000 euro
Con il provvedimento Prot. n. 124040 del 4 luglio 2017 l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. I contribuenti, che intendono richiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale maturato da aprile a giugno 2017, dovranno utilizzare il nuovo modello IVA TR adeguato con le nuove disposizioni introdotte dal DL 50/2017.
L’art. 3, co. 2 del DL 50/2017, in vigore dal 24 aprile 2017, ha infatti introdotto diverse novità riguardanti l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari.
Tra le novità di maggior rilievo si evidenzia l’obbligo di richiedere il visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA trimestrali superiori a 5.000 euro annui (obbligo introdotto con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, a decorrere dalle istanze relative ai crediti IVA del II° trimestre 2017). I titolari di partita IVA dovranno quindi far apporre il visto di conformità (di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, pena il recupero delle somme mediante l’emissione di un atto di contestazione (disciplinato dall’art. 1, co. 421, della L. 311/2004) con l'applicazione dei relativi interessi e sanzioni. In alternativa, è possibile optare per la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Il suddetto limite di 5.000 euro viene elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
Il nuovo modello pertanto sostituisce il precedente, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2016, a decorrere dalle richieste di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2017; l’istanza dovrà essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (31 luglio 2017 per le istanze relative al II° trimestre 2017).
Il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. In precedenza occorreva attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione del modello TR.
Si ricorda che...
Il DL 50/2017 ha inoltre introdotto l’obbligo per i titolari di partita IVA di utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle entrate (F-24 web o F-24 online) per la compensazione esterna dei crediti tributari (IVA, imposte dirette, Irap, ritenute, etc.), a prescindere dall’importo da compensare (Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017). In precedenza tale obbligo era previsto solo per le compensazioni del credito IVA oltre la soglia dei 5.000 euro.