Iper e super ammortamento: ulteriori FAQ pubblicate dal Mise
In data 12 luglio 2017 il Mise ha pubblicato sul proprio sito alcune risposte ai quesiti sul profilo tecnologico degli investimenti riguardanti l’agevolazione del super e dell’iper-ammortamento. Di seguito si propongono i quesiti di maggior interesse.
Beni strumentali di cui all’Allegato A della Legge di bilancio – verifica delle condizioni obbligatorie
Domanda: Ai fini dell’applicabilità dell’iper-ammortamento, e in particolare dell’interpretazione della caratteristica obbligatoria di “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, si chiede di sapere come deve essere interpretato il concetto di “guida semi-automatica” per le trattrici e le macchine agricole.
Risposta: Le macchine agricole possono rientrare a fare parte della voce n 11 dell’Allegato A alla legge di Bilancio se sono in grado di gestire le lavorazioni su base spazio-temporale al fine di incrementare la profittabilità e ridurne al contempo l’impatto ambientale tramite l’utilizzo di funzionalità quali guida parallela, controllo sezioni e/o gestione di applicazione a rateo variabile. In particolare, nell’interpretazione della caratteristica obbligatoria di “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, per guida semiautomatica o assistita su trattrici e altre macchine operatrici si possono intendere sistemi che:
1. sono in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto;
2. prevedono la presenza a bordo di un operatore per ragioni di sicurezza e per altre operazioni supplementari alla guida.
L’agevolabilità è inoltre subordinata al rispetto delle altre 4+2 caratteristiche previste dalla norma e descritte a pag. 83 e seguenti della Circolare 4/E del 30 marzo 2017.
Domanda: Gli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti, possono beneficiare dell’iper ammortamento?
Risposta: Sono agevolabili solo gli impianti di servizio riconducibili alla voce “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”. In particolare, se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione, allora gli stessi impianti di servizio potranno godere del beneficio fiscale. Si ricorda, infine, che le soluzioni destinate alla produzione di energia sono da ritenersi escluse, così come esplicitato a pag.91 della circolare 4/E.
Domanda: Se il “sistema di telemanutenzione” delle macchine è realizzato centralmente mediante il sistema a cui tali beni sono interconnessi, anziché tramite link diretto su ogni macchina, può comunque essere considerata soddisfatta la caratteristica di cui all’allegato A?
Risposta: Le linee guida equiparano i sistemi di tele manutenzione, di telediagnosi e di controllo in remoto, pertanto nel caso descritto la caratteristica è da ritenersi soddisfatta.
Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
Domanda: Si chiede se un’azienda che opera esclusivamente nell’ambito dei servizi alle imprese è ammissibile all’agevolazione dell’iperammortamento per la realizzazione di “sistemi per l’assicurazione della qualità” e, in particolare, per un investimento in sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del Servizio Erogato e dell’intero processo produttivo del servizio (non solo del processo produttivo in senso stretto o del solo prodotto) e che consente di qualificare i processi di produzione del servizio (e non solo dei processi di produzione in senso stretto o del solo prodotto) in maniera documentale e connessa al sistema informativo aziendale (e non solo di fabbrica).
Risposta: Tutti i beni, i sistemi e i dispositivi riconducibili all’allegato A della legge di Bilancio 2017 possono essere soggetti all’iperammortamento a condizione che sia verificata l’interconnessione e che il soggetto che realizza l’investimento sia titolare di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui opera e in cui effettua l’investimento. Con riferimento specifico all’istanza, si precisa che i sistemi di monitoraggio in process di cui al punto due dell’elencazione del “Sistema dell’Assicurazione della Qualità e Sostenibilità” dell’allegato A della Legge n. 232 del 2016, possono essere riferiti non solo al “Prodotto - Processo Produttivo - Fabbrica” ma anche al “Servizio - Processo di Produzione del Servizio - Azienda”.
Domanda: Riferendosi ai “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, il testo delle linee guida recita quanto segue: “filtri e sistemi (si intendono anche impianti) di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose”. È necessario ottemperare sia al requisito del trattamento che del recupero delle sostanze filtrate per poter soddisfare il requisito o è sufficiente rispettare anche solo una delle due funzioni?
Risposta: È sufficiente ottemperare a uno dei due requisiti per risultare idonei alla voce in questione.
Beni immateriali strettamente legati ai processi aziendali in chiave 4.0
Domanda: Un’azienda acquista da un provider un Software Cloud che, integrato nel proprio gestionale, permette di veicolare in automatico le fatture in formato elettronico verso i propri Clienti, di ricevere le fatture di acquisto dai fornitori, di effettuarne la disputa online e il ciclo di verifica per l’approvazione interna, nonché di provvedere al pagamento delle fatture stesse. Il Software provvede inoltre alla Conservazione digitale dei documenti. Tale software può godere del superammortamento?
Risposta: Il caso proposto descrive un Software Cloud utilizzato per la gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, per la gestione dell’offerta, della fatturazione e per la gestione documentale. Per tale motivo, così come esplicitato dalla Circolare 4/E pubblicata il 30/03/2017 (pag.99), il software in questione non è oggetto della agevolazione.
Domanda: Un’azienda acquista da un provider un Software in Cloud, che integrato nel proprio gestionale, permette di inviare Ordini ai propri fornitori e ricevere dagli stessi i DDT (documenti di trasporto) in formato digitale. Il software permette di tracciare l’avanzamento dei documenti e lo stato in cui si trovano. Il Software provvede inoltre alla Conservazione digitale dei documenti.
Risposta: Il caso proposto sembra rientrare nella categoria “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain”. Se ricorrono i requisiti di natura contabile e fiscale, dal punto di vista tecnico il bene può accedere all’agevolazione.