Fisco

Obbligo IRAP per l’impresa familiare che eroga somme ingenti ai collaboratori


Con ordinanza n. 16742 del 6 luglio scorso, la Cassazione ha chiarito che se il titolare di un’impresa familiare corrisponde compensi di notevole entità ai propri collaboratori familiari, si configura l’autonoma organizzazione, con conseguente obbligo del relativo presupposto impositivo, ovvero del versamento dell’IRAP.

E’ quanto accaduto ad un agente di commercio che, essendosi avvalso del lavoro altrui ad opera di collaboratori dell’impresa familiare aveva avanzato istanza di rimborso dell’IRAP; istanza negatagli dall’AF, ma accolta dai giudici tributari di merito cui il contribuente si era rivolto avverso il diniego delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, contro la decisione della CTR, ha promosso, a sua volta, ricorso in Cassazione e le sue motivazioni sono state ammesse, in quanto, come spiega la Corte, nell’ordinanza decisoria, la CTR ha fatto, nella fattispecie in esame, non corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite sia con la pronuncia n. 12108, depositata il 26 maggio 2009, specificamente riferita ad agente di commercio, sia con la successiva Cass. 10 maggio 2016, n. 9451, omettendo di considerare che per ciascun anno d’imposta per cui aveva richiesto il rimborso dell’IRAP, l’agente di commercio aveva versato quote per collaboratori facenti parte dell'impresa familiare oscillanti tra un minimo di circa 20000 euro ed un massimo di circa 40000. Tali valori valgono a conferire al contributo offerto dai familiari all’attività d’impresa quell’attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare, dovendo, dunque, tale ulteriore ricchezza essere valutata come sintomatica della sussistenza del relativo presupposto impositivo (in tal senso, cfr., specificamente, Cass. sez. 6-5, ord. 17 giugno 2016, n. 12616; Cass. sez. 5, 8 maggio 2013, n. 10777).