Accertamento induttivo della plusvalenza da cessione d'azienda


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8010 del 2 aprile 2013, conformemente ad un orientamento giurisprudenziale già consolidatosi, ha statuito che l’Amministrazione finanziaria può legittimamente utilizzare  il valore di mercato determinato in sede di applicazione dell’imposta di registro come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale derivante da cessione d’azienda.

Il valore accertato per l'applicazione dell'imposta di registro può quindi essere considerato dall'Amministrazione finanziaria come base per presumere il prezzo di cessione, a prescindere dalle modalità con le quali esso sia stato determinato, in considerazione del fatto che, solitamente, il prezzo si dovrebbe avvicinare al  reale valore dell'azienda. 

Grava quindi sul contribuente l'onere di fornire la prova, anche ricorrendo ad elementi indiziari, di avere effettivamente ceduto l'azienda ad un prezzo inferiore, per superare la presunzione relativa di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato.

Sul piano pratico è bene dunque che il soggetto che intenda alienare la propria azienda ad un valore inferiore rispetto a quello di mercato,  precostituisca documentazione idonea a comprovare circostanze soggettive e oggettive che  motivino efficacemente  la differente determinazione del prezzo, altrimenti correndo il rischio concreto di subire una tassazione sul maggior valore.