Sales & Lease Back nullo. La Cassazione chiarisce quando tale contratto vìola il divieto di patto commissorio
La Corte di Cassazione (Sentenza n. 16646/2017), pronunciandosi su un caso in cui la Corte d’Appello di Brescia, riformando la decisione dei giudici di prime cure aveva dichiarato la nullità di un contratto di sales and lease back immobiliare stipulato tra una società di leasing e un’altra sottoposta poi a procedura fallimentare, perché ritenuto compiuto in violazione del divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c., confermando la decisione dei giudici d’appello, chiarisce quando si configura, nell’ambito di tale fattispecie contrattuale, la suddetta violazione.
Spiegano i giudici di legittimità che il contratto di sales & lease back in sé è legittimo se ha uno scopo di leasing e non di garanzia, ma sottolineano che il divieto di patto commissorio deve ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca non già mero motivo del contratto, ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398 ). Per valutare se sussiste la violazione, va considerata la presenza di alcuni elementi, quali la presenza di una situazione credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato e, in altri termini, delle reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto (v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 29/3/2006, n. 7296).
Premesso che nella fattispecie negoziale del sales & lease back, la trilateralità propria del leasing è assente, essendo solo due i soggetti dell’operazione finanziaria (e, conseguentemente, le parti del contratto), in quanto l'imprenditore assume la duplice veste del fornitore-venditore e dell'utilizzatore, secondo un procedimento non diverso da quello dell'antico costituto possessorio, il negozio di sale&lease back viola la ratio del divieto del patto commissorio, al pari di qualunque altra fattispecie di collegamento negoziale, ove allo scopo di garantire al creditore l'adempimento dell'obbligazione, il debitore trasferisca a garanzia del creditore stesso un proprio bene, riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto dominicale all'esito dell'adempimento dell'obbligazione senza peraltro, prevedere alcuna facoltà, in caso di inadempimento, di recuperare l'eventuale eccedenza di valore del bene rispetto all'ammontare del credito, con un adattamento funzionale dello scopo di garanzia del tutto incompatibile con la struttura e la ratio del contratto di compravendita (v. Cass., 21/1/2005, n. 1273).
A parere della corte, mentre, dunque, l’esistenza di una concreta causa negoziale di scambio esclude alla base che si configuri la violazione del patto (v. Cass., 21/1/2005, n. 1273), l’operazione contrattuale di cui si discorre può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti la compresenza delle seguenti circostanze:
- la presenza (preesistente o contestuale) di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice;
- una situazione di difficoltà economica del venditore legittimante il sospetto della situazione di approfittamento (nel quadro del rapporto diretto ad assicurare una liquidità all'impresa alienante, è stata piegata al rafforzamento della posizione del creditore- finanziatore, il quale in tal modo tenta di acquisire l'eccedenza del valore, abusando della debolezza del debitore: v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 29/3/2006, n. 7296);
- la sproporzione tra valore del bene alienato ed entità del prezzo versato, in altri termini, delle reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto ( v. Cass., 14/3/2006, n. 5438 ).