Lavoro

DIS-COLL: novità dal 1 luglio 2017


La Legge n. 81/2017 ha disposto la stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL a decorrere dal 1° luglio 2017, ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, per gli eventi verificatisi a decorrere dalla data del 01/07/2017. Per i destinatari dell’indennità, nonché gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1 art.15 del D.Lgs. 22/2015, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.

A chi spetta?

Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA (anche se silente devono procedere alla chiusura della stessa), che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.  Rientrano nella tutela anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni. Sono esclusi dall'applicazione della DIS-COLL gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Requisiti fondamentali sono lo stato di disoccupazione e almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del lavoro.

Misura dell'indennità

L’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per il 2017, ad Euro 1.195,00, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Nel caso in cui il reddito sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75% di 1.195,00 Euro, incrementata di una somma pari 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo di 1.195,00. L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo mensile di 1.300,00 Euro per l’anno 2017 (annualmente rivalutato). Ogni mese, dal quarto mese di fruizione, l’indennità si riduce del 3%. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati, e in ogni caso non può superare i sei mesi di fruizione. Non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL.

Presentazione della domanda

I lavoratori beneficiari dell’indennità DIS-COLL  devono presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto. Il beneficio spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, nel caso la domanda venga presentata successivamente, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Per i casi particolari e per le domande già presentate l'inps fornisce ulteriori precisazioni all'interno della circolare.

Decadenza

Il beneficiario decade dall’indennità in caso di perdita dello stato di disoccupazione; non regolare partecipazione alle misure di politica attiva dei Centri per l’Impiego; nuovo contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni; inizio di attività lavorativa autonoma senza comunicazione all’INPS del reddito presunto; titolarità di trattamenti pensionistici diretti; acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità.