Il coerede puà agire per il recupero dell'intero credito ereditario
La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza n. 9158 del 16 aprile 2013, ha stabilito che il singolo coerede può agire, in via esecutiva, per recuperare l'integrale credito acquisito in forza di successione, nel caso in il credito medesimo sia stata riconosciuto agli eredi del precedente titolare con una sentenza generica priva di specifiche indicazioni di suddivisione pro quota tra i coeredi o di solidarietà attiva.
E ciò anche se tra coeredi non esiste un rapporto di solidarietà attiva per i crediti, a meno che si tratti di obbligazioni indivisibili e anche se, come nel caso di specie, la sentenza di condanna aveva ad oggetto un'obbligazione pecuniaria, che è di norma divisibile, non rientrando tra le ipotesi di indivisibilità previste dall'art. 1316 c.c.
Cionostante, argomenta la Suprema Corte, una volta accertata l'appartenenza di alcuni crediti alla comunione ereditaria, fino al suo scioglimento ogni coerede può agire in via individuale tanto per l'intero credito comune, quanto in proporzione alla propria quota erediataria, dal momento che i crediti del de cuius rientrano nella comunione ereditaria senza che avvenga la ripartizione automatica, prevista invece per i debiti ereditari ai sensi dell'art. 752 c.c.
Pertanto trovano applicazione i principi generali per cui ogni soggetto partecipe alla comunione può esercitare singolarmente le azioni in favore della cosa comune, ed il contitolare di un diritto è legittimato alla tutela di quest'ultimo nel suo complesso, principi che, valendo nei giudizi di congnizione, possono essere estesi anche al processo esecutivo.