Entra in vigore in tutta Italia il Processo Tributario Telematico
Il 15 luglio scorso è entrato definitivamente in vigore il Processo Tributario Telematico nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali di tutte le regioni italiane, secondo le disposizioni del Decreto 30 giugno 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Si conclude così il lungo percorso normativo di semplificazione dell’amministrazione della giustizia anche nei rapporti tra cittadini e fisco che aveva visto il processo telematico prendere l’avvio nel settore fiscale con la sua introduzione graduale dapprima, come progetto pilota nelle regioni di Umbria e Toscana, per poi estendersi, con il decreto ministeriale del 30 giugno 2016 ad altre 6 regioni (Abruzzo e Molise, Piemonte e Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna). Poi era toccato a Basilicata, Campania e Puglia, mentre il 15 aprile scorso a Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia, per poi passare per Calabria, Sardegna e Sicilia. Infine, l’art. 2 del decreto del dicembre 2016 aveva previsto l’entrata in vigore del PTT entro il 15 luglio 2017 nelle regioni Marche e Val d’Aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e Bolzano, chiudendo il cerchio.
Il Processo Tributario Telematico lo ricordiamo è disciplinato dal DMEF n. 163/2013 e dal Decreto direttoriale del 4 agosto 2015 che ne detta le specifiche tecniche. Il metodo graduale e ordinato utilizzato per la sua introduzione non costituisce l’unica caratteristica del Processo Tributario Telematico, che si contraddistingue per essere una procedura rimessa “alla scelta” del ricorrente. E, infatti, la scelta tra modalità telematica ovvero tradizionale di notifica e deposito di atti e documenti è proprio a discrezione del difensore che esercita tale alternativa in riferimento ad ogni singolo procedimento patrocinato.
E’ il difensore dunque che può, in caso di ricorso notificato successivamente al termine di avvio del Processo Tributario Telematico stabilito dal legislatore, decidere se optare per il deposito degli atti secondo le nuove regole del PTT oppure continuare ad impiegare le modalità tradizionali, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 2 coma 3 del DMEF n. 163 “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore”. Pertanto, la scelta di avviare il processo telematico, depositando atti e provvedimenti secondo le regole del PTT è condizionante per tutto il processo, anche d’appello e ciò viene anche confermato in tema di pagamento del contributo unificato, dall’art. 19, comma 3, del decreto citato, in base al quale, “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore”, sebbene, al momento, il sistema PagoPA (cfr DMEF del 10 marzo 2017), tramite cui è possibile versare telematicamente il contributo unificato sia attivo per i depositi telematici dei ricorsi anche in grado d’appello solo presso le segreterie delle commissioni Tributarie di Toscana e Lazio.
Per costituirsi in giudizio, il ricorrente che prediliga la modalità telematica dovrà registrarsi al S.I.Gi.T (Sistema Informativo della giustizia Telematica) e dovrà depositare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, delle Specifiche Tecniche, il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati. Secondo l’art. 10, il ricorso e gli altri documenti informatici, per essere depositati nel modo corretto devono rispettare alcuni requisiti:
- formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- assenza di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
- sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file assumerà la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m.