Fisco

Il mancato invio dell’avviso bonario non giustifica la riduzione delle sanzioni


Accolto con ordinanza (Ord. Cass. n. 17313/2017) dalla Corte di Cassazione il ricorso delle Entrate avverso la decisione della CTR dell’Emilia Romagna che aveva dichiarato legittima la riduzione delle sanzioni disposte in primo grado a carico di un’associazione sportiva, la quale, in seguito ad un accertamento automatizzato effettuato dall’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione IVA, da cui era emerso il mancato versamento dell’imposta, aveva ricevuto una cartella di pagamento.

La riduzione delle sanzioni era stata disposta dai giudici d’appello, in ragione dell'omesso invio dell'avviso bonario, che la Cassazione, diversamente, ha ritenuto non essere necessario nel caso di specie, trattandosi di mancato versamento di imposta liquidata in dichiarazione.

Spiegano i giudici di legittimità, infatti, che in tema di mancato versamento dell'IVA dichiarata, la previsione dell'avviso bonario ex art. 60 d.P.R. 633/1972, essendo finalizzata a consentire al contribuente di ottenere la riduzione delle sanzioni, è stata implicitamente caducata dall'art. 13 d.lgs. 471/1997, perché questo, riducendo la sanzione dal 100% al 30% dell'importo non versato, ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente a un adempimento dal quale non potrebbe più trarre alcun vantaggio (Cass. 14 aprile 2006, n. 8859; Cass. 1° ottobre 2014, n. 20691).