Circolare 21/E: nessun rischio di doppia imposizione per chi aderisce alla voluntary disclosure bis
La Circolare n. 21/E del 20 luglio 2017 ha fornito importanti chiarimenti riguardanti la voluntary disclosure bis. La procedura di collaborazione volontaria (disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186) è stata riaperta dal DL 193/2016, che ha inserito l’articolo 5-octies nel DL 167/1990; tale articolo è stato recentemente modificato dal DL 50/2017, nel testo convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Con la Circolare n. 21/E le Entrate illustrano le novità introdotte dall’art. 1-ter del DL 50/2017. Il primo importante chiarimento riguarda il caso dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in Italia (omessa presentazione della dichiarazione o omessa indicazione dei redditi esteri), pur avendo correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nello Stato estero in cui è stata svolta l’attività lavorativa. In tal caso, i contribuenti che aderiscono alla voluntary disclosure bis possono detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, relative ai redditi di lavoro dipendente (art. 6, co. 1, lett. c) del Tuir) e di lavoro autonomo (art. 6, co. 1, lett. d) del Tuir) che concorrono a formare il reddito complessivo.
Al fine di agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente quest’ultimo, nel determinare le somme da versare a titolo d’imposta e sanzioni, deve considerare quale maggiore imposta l’importo risultante al netto della detrazione delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo per i redditi di lavoro ivi prodotti. In altri termini, limitatamente alla voluntary disclosure, viene consentito di superare le previsioni dell’art. 165, co. 8 del Tuir (divieto di detrarre le imposte pagate all’estero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero).
In sede di conversione del DL 50/2017 sono state inoltre modificate le disposizioni in materia di esonero dagli obblighi dichiarativi per i soggetti che presentano istanza di accesso alla voluntary disclosure bis, estendendola anche agli adempimenti dichiarativi relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe). Il contribuente che accetta la procedura di collaborazione volontaria bis è esonerato da alcuni obblighi dichiarativi, tra cui quelli relativi al monitoraggio fiscale. L’esenzione è valida limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. In base al DL 50/2017, chi aderisce alla nuova procedura non è tenuto, pertanto, a dichiarare nemmeno l’Ivie e l’Ivafe. In questo modo è stato reso omogeneo l’esonero per tutti gli obblighi dichiarativi connessi alla mera detenzione all’estero di attività sia finanziarie che patrimoniali, indipendentemente dalla maturazione sulle stesse di eventuali redditi.
La Circolare n. 21/E fornisce infine chiarimenti in merito all’ammontare delle sanzioni irrogate in caso di versamenti carenti. In tal caso, la disciplina della collaborazione volontaria prevede l’applicazione di maggiorazioni sugli importi dovuti: in base alla nuova normativa, l’importo totale dovuto a seguito della maggiorazione, compreso quanto già versato, non può in ogni caso superare quanto dovuto in caso di mancata autoliquidazione da parte del contribuente. Tale previsione è finalizzata ad evitare che il soggetto interessato, possa trovarsi in una situazione più onerosa rispetto al contribuente rimasto completamente inerte.