Definizione liti pendenti: i chiarimenti in una circolare delle Entrate
Definizione liti pendenti: ambito di applicazione
La circolare 22/E delle Entrate individua innanzitutto il perimetro di applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, procedura introdotta dal Dl 50/2017, la cosiddetta manovra correttiva.
Per potervi accedere si deve trattare di:
- controversie che rientrano nella giurisdizione tributaria di cui sia parte l'Agenzia dell'Entrate;
- controversie pendenti in qualsiasi grado di giudizio, purché il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 aprile 2017;
- alla data della presentazione della domanda non vi deve essere la pronuncia definitiva.
Vi è la possibilità di procedere parallelamente con la definizione delle liti pendenti e con la cosiddetta rottamazione delle cartelle, prevista dall’art. 6 del Dl n. 193/2016, purché si seguano le regole stabilite per ciascuna delle definizioni agevolate.
Definizione liti pendenti: domanda, importi e modalità di pagamento
La definizione si perfeziona versando entro il 2 ottobre 2017, mediante modello F24, l'intero importo netto dovuto oppure la prima rata e presentando regolare domanda entro il medesimo termine. L'importo da versare è da considerarsi al netto di:
- importi già versati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio;
- importi dovuti per la rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Se gli importi già versati sono pari o superiori al lordo dovuto, il contribuente non dovrà effettualre alcun versamento poiché sarà sufficiente la presentazione della domanda.
Non sono possibili versamenti o domande cumulativi per più liti pendenti.
Il pagamento rateale, con un massimo di tre rate, è consentito per le sole controversie il cui importo netto supera i 2.000 euro. Nel dettaglio sarà possibile versare:
- il 40% entro il 2 ottobre 2017;
- il 40% entro il 30 novembre 2017;
- il 20% entro il 30 giugno 2018.
Definizione liti pendenti: verifica regolarità delle domande
Sarà compito dell'Agenzia delle Entrate verificare la regolarità di domande e versamenti. L'eventuale diniego dovrà essere comunicato ai contribuenti entro il 31 luglio 2018 e potrà essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.