Fisco

Triangolazione comunitaria con IVA nel paese di partenza se il trasporto è organizzato dal soggetto intermedio


In caso di triangolazione comunitaria, con trasporto dei beni a cura del soggetto intermedio, la prima cessione non beneficia dell’esenzione prevista per le cessioni intracomunitarie, applicabile esclusivamente alla seconda cessione. La detassazione non viene meno se i beni, prima di essere trasportati nel Paese di destinazione finale, sono oggetto di lavorazione.

Con queste conclusioni, raggiunte dalla Corte di giustizia nella sentenza di cui alla causa C-386/16 del 26 luglio 2017, è stata risolta la controversia relativa alla cessione in triangolazione posta in essere da una società lituana nei confronti di una società estone, con i beni inviati da quest’ultima ai propri clienti, identificati ai fini IVA in altri Paesi membri.

Nel caso di specie, la rivendita dei beni da parte della società estone è avvenuta lo stesso giorno o il giorno successivo a quello del loro acquisto, previa effettuazione di alcune prestazioni, tra cui il confezionamento.
Le Autorità fiscali lituane hanno contestato il regime di esenzione applicato alla prima cessione, ritenendo che la detassazione prevista per le cessioni intracomunitarie sia applicabile soltanto alla seconda cessione, posta in essere dalla società estone nei confronti dei propri clienti di altri Paesi membri.

La Corte ha confermato la tesi erariale, richiamando gli arresti giurisprudenziali in base ai quali, in presenza di una catena di cessioni che dà luogo ad un unico trasporto intracomunitario, quest’ultimo può essere imputato ad una sola delle cessioni, che è quella che beneficia dell’esenzione. In base a questa impostazione, se il passaggio di proprietà dei beni relativo alla seconda cessione è avvenuto prima del trasporto intracomunitario, è la seconda cessione ad essere esente da IVA, mentre la prima deve essere assoggettata ad imposta.

Nella fattispecie in esame, la cessione da parte della società estone è stata effettuata anteriormente al trasporto intracomunitario, per cui la precedente cessione, posta in essere dalla società lituana è imponibile.
L’esenzione applicabile alla cessione della società estone prescinde dall’esecuzione delle prestazioni aventi per oggetto i beni oggetto del trasporto intracomunitario, in quanto l’art. 138 della Direttiva n. 2006/112/CE, nell’individuare le condizioni sostanziali alle quali è ricollegata la detassazione, non specifica che il beneficio viene meno se i beni sono oggetto di lavorazione.