Fisco

Sul verbale di conciliazione per cessione di quote tra soci l’imposta da versare è fissa e non proporzionale


La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva annullato l’avviso di liquidazione notificato ai soci di una società per mancato versamento dell’imposta proporzionale di registro sul verbale di conciliazione giudiziale per cessione di quote tra soci.

Ribaltando la decisione di primo grado, il giudice d’appello affermava, infatti, che il verbale di conciliazione avrebbe dovuto essere tassato in misura fissa, avendo ad oggetto una cessione di quote tra gli stessi soci.

L’Agenzia delle Entrate avverso tale decisione ha promosso ricorso in Cassazione che però lo ha rigettato, in quanto, come spiegato dai giudici di legittimità nella loro pronuncia (Sentenza n. 17511 del 14 luglio 2017), il verbale di conciliazione giudiziale deve essere tassato con l'imposta di registro adeguata al contenuto dell’accordo che vi è recepito (Cass. 29 febbraio 2008, n. 5480, Rv. 602126). L’art. 37 d.P.R. 131/1986 equipara la conciliazione giudiziale alla sentenza passata in giudicato, ma detta equiparazione deve essere coordinata con le previsioni di tariffa, che, rapportandosi al contenuto economico dell'atto, esprimono gli indici di capacità contributiva.

La pretesa erariale di tassare il verbale di conciliazione con l’aliquota proporzionale del 3% prevista per la «condanna al pagamento di somme» (art. 8 tariffa parte I) è errata, in quanto allontana il negozio conciliativo dalla causa societaria: l’obbligo pecuniario di un socio corrisponde alla liquidazione della quota sociale dell’altro, sicché, trattandosi nella sostanza, dell’assegnazione della titolarità aziendale a un socio, l’imposta di registro deve liquidarsi in misura fissa ex art. 4 tariffa parte I (Cass. 16 febbraio 2007, n. 3670, Rv. 596876).