Iper-ammortamento: proroga al 31 luglio 2018 per la consegna dei beni agevolabili
L’articolo 14 del DL 91/2017 (Decreto Sud) ha prorogato l’agevolazione dell’iper-ammortamento per le imprese che acquistano beni strumentali rientranti nel piano industria 4.0. La proroga consente alle imprese, che stanno valutando di acquistare dei beni agevolabili, di far slittare la consegna dei beni fino al 31 luglio 2018, a condizione che l’impresa interessata versi, a titolo di acconto, almeno il 20% del costo totale dell’investimento entro il 31 dicembre 2017.
In sostanza il Decreto Sud ha prorogato di circa un mese il termine ultimo entro il quale deve avvenire la consegna del bene (in origine fissato al 30 giugno 2018) lasciando invariato il vincolo del pagamento di un acconto nella misura del 20% entro fine 2017, così come previsto dalla norma istitutiva (Legge di bilancio 2017).
Il DL 91/2017 è attualmente in esame alle Camere e, sembra plausibile, che la legge di conversione accolga un emendamento proposto dal senatore Giorgio Santini (Pd) all’articolo 14, che prevede un ulteriore slittamento dei termine dal 31 luglio 2018 fino al 30 settembre 2018.
Si ricorda che…
La Legge di bilancio ha previsto che gli investimenti possono essere effettuati entro il (nuovo) maggior termine del 31 luglio 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La verifica della sussistenza delle due condizioni in questione risulta relativamente semplice per i beni acquisiti in proprietà: sia il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2017 sono momenti temporali facilmente identificabili, rispetto ai quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell’ordine, corrispondenza, email, bonifici, ecc.).
Diverso è il caso dei beni acquisiti tramite leasing oppure realizzati mediante contratto di appalto o in economia, per i quali l’individuazione è meno immediata. Come chiarito con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, con riferimento ai beni in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 dovranno essere verificate le seguenti condizioni:
- avvenuta sottoscrizione del contratto di leasing da entrambe le parti interessate,
- pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
Al verificarsi delle condizioni sopra esposte, la maggiorazione del 150% spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 31 luglio 2018.