Studi di settore: chiarimenti delle Entrate
Studi di settore: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20 del 13 luglio 2017, fornisce una serie di chiarimenti in merito agli studi di settore da applicare al periodo d'imposta 2016.
La circolare in particolare illustra:
- le cause di inapplicabilità;
- la revisione congiunturale;
- l'utilizzo retroattivo delle risultanze (il dettaglio nel paragrafo successivo);
- le ulteriori novità in termini di informazioni richieste e modulistica.
Studi di settore: semplificazione e retroattività
Molteplici le novità illustrate nella circolare. Si segnalano due punti fondamentali ai fini dell'applicazione degli studi in fase dichiarativa.
Semplificazione della modulistica
Gli studi relativi al periodo d'imposta 2016, richiedono un numero di informazioni ridotto rispetto a quelli degli anni precedenti, con circa 5.200 righi in meno.
L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti richiesti ai contribuenti. La semplificazione è stata realizzata anche attraverso:
- la riduzione del numero degli studi (con l'accorpamento di alcuni di essi);
- la riorganizzazione della struttura delle istruzioni.
Utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore
L'Agenzia comunica agli Uffici che "i risultati degli studi di settore evoluti per il 2016, senza tener conto ovviamente delle modifiche apportate agli stessi (correttivi “crisi”) dal decreto ministeriale 3 maggio 2017 applicabili al solo periodo d’imposta 2016 (né di qualsiasi altro correttivo per la crisi approvato per altri periodi di imposta), potrebbero trovare applicazione solo per l’eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all’annualità 2014, atteso che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2016 si riferisce proprio a tale annualità".
Per l'applicazione retroattiva dello studio evoluto, si deve però tenere conto dei seguenti limiti:
- le attività esercitate nel periodo di imposta accertato devono essere le medesime di quelle previste dallo studo evoluto;
- l'applicazione delle risultanze dello studio 2016 ad annualità precedenti è possibile in caso di incoerenze negli indicatori economici previst dallo studio stesso;
- in caso di anomalie degli indicatori, invece, si possono utilizzare gli studi 2016 per gli anni precedenti solo nel caso in cui "la mancata coerenza non deriva dall’infedeltà delle informazioni utilizzate per la stima, ma da insufficienze produttive dell’azienda".
Per gli ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dell'intera circolare, disponibile nei documenti correlati del presente articolo.