Il lavoro accessorio alla luce della L. 92/2012: i chiarimenti dell'INPS sulle novità
Con la circolare 29 marzo 2013, n. 49, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative sulle nuove disposizioni in materia di “lavoro occasionale accessorio” – di cui all’art. 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – come modificate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del mercato del lavoro, e dalla successiva legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto sviluppo).
La circolare INPS segue due precedenti circolari emanate in materia dal Ministero del lavoro il 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge 92/2012) ed il 18 gennaio 2013.
Il nuovo ambito oggettivo di applicazione
Nella sua nuova stesura, l’articolo 70 del decreto legislativo 276/2003 definisce, al comma 1, le prestazioni di lavoro accessorio come quelle “attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”. Ricordiamo che la previgente disciplina prevedeva anch’essa un limite di 5.000 euro nell’anno solare, ma riferito ad ogni singolo committente.
Fermo restando il limite complessivo annuo dei compensi di 5.000 euro, il legislatore ha poi previsto un secondo limite, questa volta riferito alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti: i compensi non possono eccedere, in tali casi, l’ammontare di 2.000 euro annui con riferimento a ciascun committente.
La legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio è pertanto garantita, dal punto di vista oggettivo, dal rispetto di tali vincoli di carattere economico (in tal senso si è pronunciato anche il Ministero del lavoro nella sua circolare 18 gennaio 2013, n. 4).
Il nuovo comma 2 dell’articolo 70 tratta delle possibilità di ricorrere al lavoro occasionale accessorio in agricoltura.
Al comma 3 viene confermata la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
Infine il comma 4 stabilisce che i compensi percepiti dal lavoratore siano utili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Ambito soggettivo di applicazione
Fatte salve alcune marginali eccezioni inerenti le prestazioni rese nel settore dell’agricoltura il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di natura soggettiva che oggettiva.
A decorrere dallo scorso 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge 92/2012, e con riferimento ai buoni lavoro acquistati da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere pertanto svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), con il solo vincolo del rispetto del compenso economico massimo previsto.
In proposito, tuttavia, è opportuno evidenziare che l’INPS ritiene illegittima la prestazione di lavoro accessorio svolta da un lavoratore subordinato a favore del suo stesso datore di lavoro.
Studenti, pensionati, e…
- Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in via generale, nei periodi di vacanza (come descritto nella circolare INPS 1° dicembre 2008, n. 104: durante le vacanze natalizie, dal 1° dicembre al 10 gennaio; durante le vacanze pasquali, dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; durante le vacanze estive, dal 1° giugno al 30 settembre), e durante i weekend (il sabato e la domenica); gli studenti universitari fino a 25 anni possono, invece, svolgere lavoro occasionale in qualsiasi periodo dell’anno.
- I soggetti titolari di trattamento di pensione possono svolgere attività di lavoro occasionale accessorio, nel rispetto delle limitazioni di reddito di cui si è detto, salvo che per essi sia accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (ad esempio, in relazione ai titolari di trattamento di inabilità).
- I soggetti disoccupati o inoccupati possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio sulla base di quanto stabilisce il comma 3 dell’art. 72, D. Lgs. 276/2003: il “compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro”.
- È confermata anche per l’anno 2013 la possibilità per i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario (lavoratori in Cassa integrazione, ordinaria, straordinaria o in deroga) o con sostegno al reddito (beneficiari di indennità di disoccupazione ordinaria – ASPI, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia) di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare (il limite dei 3.000 euro deve intendersi al netto dei contributi previdenziali ed è riferito al singolo lavoratore).
Novità in materia di impresa familiare
A seguito delle modifiche introdotte in materia di lavoro accessorio dalla legge 92/2012, dal 18 luglio 2012 anche l’impresa familiare rientra ora nell’ambito della disciplina generale e può ricorrere al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività, con l’osservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova normativa (pari, nel caso specifico, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti, a 2.000 euro annui).
I limiti di reddito
Le nuove disposizioni in materia di “buoni lavoro” modificano sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite (i 5.000 euro annui per ciascun committente sono ora divenuti 5.000 euro complessivi annui per il prestatore).
In merito al limite dei 5.000 euro annui, o degli altri diversi limiti di reddito sopra richiamati, l’INPS ribadisce essi debbano considerarsi quale importo “netto” percepibile dal lavoratore.
Se consideriamo che il lavoratore riscuote il 75% del valore nominale del buono, possiamo sostenere che il singolo prestatore di lavoro accessorio può percepire al massimo un corrispettivo in buoni lavoro di valore nominale complessivamente pari a:
- euro 6.666 annui in via ordinaria
- euro 2.666, con riferimento a ciascun committente, per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti
- euro 4.000 (limitatamente all’anno 2013) per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito
I nuovi “buoni lavoro”
Per concludere, è opportuno sottolineare le novità introdotte in riferimento alle caratteristiche dei “buoni lavoro”.
La nuova versione dell’art. 72, D. Lgs. 276/2003, dispone, infatti, che i “beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati”.
Altra importante novità rispetto alla normativa previgente è rappresentata dall’indicazione della “natura oraria” del buono lavoro commisurata alla durata della prestazione: cambia pertanto il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio che da “una negoziazione in relazione al valore di mercato della prestazione, passa ad un ancoraggio di natura oraria parametrato alla durata della prestazione stessa” in modo da evitare che “un solo voucher, attualmente del valore di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore” (circolare Ministero del lavoro 18 gennaio 2013, n. 4).
Resta tuttavia la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore, riconoscendo “per un’ora di lavoro anche più voucher”.
In via transitoria, considerato che la legge n. 92 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente fino e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
Conseguentemente, per i voucher acquistati entro il 17 luglio 2012, continueranno ad operare tutte le precedenti disposizioni in materia di buoni lavoro relativamente sia agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, sia alle norme riferite ai percettori a sostegno del reddito, sia ai limiti economici e senza vincoli di parametrazione oraria.