Fisco

Contratto di rete agricolo: risoluzione delle Entrate sul trattamento tributario


Contratto di rete agricolo: inquadramento generale

Il contratto di rete agricolo è stato introdotto nell'ordinamento italiano, allo scopo di favorire l'aggregazione e la crescita delle aziende impegnate nel settore, con il DL 5/2009. Tra le modifiche intervenute nella disciplina di questo particolare contratto di rete, è particolarmente rilevante nell'art. 1-bis, comma 3, del DL 91/2017, che consente alle imprese agricole partecipanti, purché siano PMI, di suddividere la produzione agricola derivante dall'attività comune dei retisti attribuendola a ciascuono di essi a titolo originario, come previsto dal programma di rete.
Nell'istanza, un gruppo di associazioni del settore richiede chiaramenti circa gli aspetti fiscali legati alla distribuzione della produzione.

Contratto di rete agricolo: IVA e imposte sui redditi

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i suddetti chiarimenti con la risoluzione n. 75/E del 21 giugno 2017. Specificando che l'acquisto a titolo origionario della produzione da parte dei retisti può avvenire esclusivamente a determinate condizioni:

  • le aziende della rete devono svolgere attività agricola di base e le attività connesse non devono essere prevalenti e devo essere strttamente connesse alla suddetta attività agricola;
  • l'apporto alla rete deve essere equivalente fra i retisti,
  • la distribuzione della produzione va proporzionata al contributo di ciascuna azienda;
  • i prodotti distribuiti non possono essere ceduti tra le le aziende della rete stessa.

Soltanto al verificarsi di queste condizioni le attività volte alla produzione e la distribuzione della stessa diventano irrilevanti ai fini IVA.
Ai fini delle imposte sui redditi, invece, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la determinazione del reddito imponibile sia subordinata ad un calcolo che tenga conto del reddito agrario dei fondi utilizzati nelle attività della produzione per la rete e non al semplice riferimento alla produzione distribuita.