Esenzione delle cessioni intra-UE di veicoli nuovi anche se il luogo di destinazione non coincide con quello di stabilimento del cessionario
L’esenzione prevista dalla Direttiva IVA per le cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi prescinde dall’identità tra il luogo di stabilimento del cessionario e quello di destinazione del mezzo, nel quale peraltro il mezzo può essere oggetto di immatricolazione provvisoria senza che venga meno il requisito dell’utilizzo finale.
Sono le conclusioni raggiunte dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa C-26/16 del 14 giugno 2017, in merito alle condizioni applicative dell’esenzione prevista dall’art. 138, par. 2, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE per le cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.
Di interesse l’indicazione in base alla quale l’esenzione prescinde dall’identità tra il luogo di stabilimento del cessionario e quello di destinazione del mezzo di trasporto, essendo richiesta l’avvenuta movimentazione fisica del veicolo dallo Stato membro di partenza a quello (diverso) di arrivo anche se in quest’ultimo il cessionario non risulta residente. La circostanza, peraltro, che il mezzo, nello Stato membro di arrivo, venga immatricolato provvisoriamente, per fini turistici, non incide sul regime impositivo dell’operazione, che resta esente in capo al cedente per essere assoggettata ad imposta nei confronti del cessionario nello Stato membro di immatricolazione. Nel caso di specie, non si può infatti escludere che lo Stato membro di arrivo non sia quello di utilizzo finale del mezzo se l’immatricolazione è stata concessa per un periodo “relativamente congruo”, pari a 12 mesi, che può essere prolungato o seguito da un’immatricolazione ordinaria.
A questo proposito, la Corte esclude che il cedente sia tenuto a fornire la prova concludente del carattere finale e definitivo dell’uso del mezzo di trasporto nello Stato membro di arrivo, nonché della cessazione del regime di immatricolazione provvisoria, eventualmente dopo l’assolvimento dell’imposta in tale Stato membro. Si tratta di una conclusione che tiene conto, da un lato, della circostanza che la prova della movimentazione del mezzo a destinazione del luogo di utilizzo finale, che il cedente può produrre alle Autorità fiscali, dipende dalle informazioni trasmesse dal cessionario e, dall’altro, del fatto che non si può imporre al cedente di fornire elementi di prova relativi all’imponibilità dell’acquisto intracomunitario come condizione per il riconoscimento dell’esenzione alla corrispondente cessione intracomunitaria.
Resta in ogni caso inteso che se il cessionario non versa l’imposta nello Stato membro di arrivo non può essere preteso automaticamente che sia il cedente a farsi carico di tale pagamento, a meno che – puntualizza la Corte – il cedente stesso sapesse o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva nel contesto di un’evasione e non abbia adottato tutte le misura ragionevoli per escludere la sua partecipazione all’evasione.