Diritto

Anche se la srl è estinta e l’attivo manca o è incerto, l’ex socio è legittimato attivamente ad agire contro il fisco


La Corte di Cassazione nella sentenza n. 15035 del 16 giugno scorso, chiarisce che l’ex socio della srl è legittimato a proseguire il giudizio contro l’Agenzia delle Entrate, anche se la società si estingue.

Tale legittimazione si fonda, spiega la Corte, sull’art. 2495 cod. civ. (nel testo, applicabile nel caso di specie risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6); a seguito dell'estinzione della società, si determina, infatti, un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che gli stessi fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. Sez. U, 12/03/2013, n. 6070 e n. 6072), quando la società era ancora in esistenza.

Non tutta la giurisprudenza però concorda con il fatto che l’effettiva liquidazione e ripartizione dell'attivo e, prima ancora, ovviamente, la sua sussistenza (tutte circostanze nel caso di specie per vero non provate e neppure allegate), consentano al socio di vedersi attribuita la qualità stessa di successore e, correlativamente, di avere legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.. Sul tema la Cassazione nell’odierna pronuncia, si schiera con l’orientamento più recente, in linea peraltro con quanto espresso in merito dalle Sezioni Unite, secondo cui i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente, dunque, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. 07/04/2017, n. 9094).

Le Sezioni Unite, ebbero infatti ad osservare che «il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo».

Peraltro, come pure considerato nel precedente della Cassazione n. 9094: che i soci abbiano goduto, o meno, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è determinante neanche ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del Fisco creditore. Ragion per cui, secondo la Corte, l'ex socio di una società estinta gode della legittimazione attiva contro il Fisco, anche nei casi di assenza dell’attivo o incertezza dello stesso e del relativo riparto, in quanto occorre riconoscergli in tali circostanze la qualità di successore, per le considerazioni innanzi evidenziate.