Non imponibilità delle operazioni di bunkeraggio anche con più trader
Il regime di non imponibilità previsto per le cessioni di carburante effettuate in favore dell’armatore delle navi adibite alla navigazione in alto mare si applica anche nell’ipotesi particolare in cui la consegna del carburante direttamente a bordo della nave dell’armatore avvenga mediante l’intervento di due trader ed, inoltre, l’applicazione in via anticipata del regime di non imponibilità nei casi di nave in costruzione o che non ha ancora effettuato viaggi in alto mare si estende anche alle operazioni di importazione di navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare, incluse le unità adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio.
Sono questi i principali chiarimenti contenuti nella risoluzione congiunta dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane del 14 giugno 2017, volti a risolvere alcuni dubbi applicativi relativi alle operazioni di approvvigionamento di prodotti petroliferi destinati alle navi (cd. “bunkeraggio”) alla luce delle indicazioni rese con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2017 e con la circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 25/2016.
In merito al trattamento IVA applicabile alle operazioni di bunkeraggio, la citata risoluzione n. 1/E/2017 ha precisato che la non imponibilità di cui all’art. 8-bis, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, in relazione alle cessioni di carburante effettuate in favore dell’armatore delle navi adibite alla navigazione in alto mare, è applicabile anche al contestuale e concomitante trasferimento della proprietà del carburante dalla società petrolifera all’intermediario (“trader”). Ciò, a condizione che la consegna del carburante sia effettuata dalla società petrolifera - su indicazione dell’intermediario - direttamente nel serbatoio della nave. In questa ipotesi, infatti, i trasferimenti formali della proprietà del carburante (dalla società fornitrice al trader e da quest’ultimo all’armatore) intervengono al più presto in concomitanza del momento in cui gli armatori delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fossero i proprietari.
Ad avviso dell’Agenzia, il predetto regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 si applica anche nell’ipotesi particolare in cui la consegna del carburante direttamente a bordo della nave dell’armatore avvenga mediante l’intervento di due trader. Anche in tal caso, è richiesta la condizione che il trasferimento della proprietà del carburante fra trader sia contestuale e concomitante al caricamento dello stesso direttamente a bordo della nave da parte del fornitore e sempre che la cessione fra trader non contempli, in alcun momento, la disponibilità materiale del carburante da parte di questi ultimi.
L’Agenzia ha anche fornito ulteriori chiarimenti in merito all’oggetto della risoluzione n. 2/E/2017, con la quale è stata definita la nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare” richiesta per l’applicazione della non imponibilità IVA prevista dall’art. 8-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, in ordine alle cessioni di navi destinate ad attività commerciali. In tale occasione, è stata prevista l’applicazione in via anticipata del regime di non imponibilità nei casi di nave in costruzione o che non ha ancora effettuato viaggi in alto mare, sulla base di una dichiarazione resa dall’armatore da cui emerga la volontà di utilizzare la nave in alto mare, una volta ultimata la sua costruzione.
Nel nuovo intervento di prassi, si ritiene che il criterio di applicazione anticipata del beneficio fiscale possa essere utilizzato anche nelle operazioni di importazione di navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare, incluse le unità adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio, consentendo all’importatore di non pagare l’IVA al momento dell’espletamento delle formalità doganali, subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione dell’armatore di destinare la nave almeno per il 70% in viaggi in alto mare.