Fisco

Erogazioni liberali: deducibili anche se versate in contanti agli istituti religiosi


Erogazioni liberali: la risoluzione delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 72 del 2017, chiarisce la disciplina della deducibilità delle erogazioni liberali versate in contanti a favore degli istituti religiosi.
L'Agenzia nella risoluzione prende come riferimento la circolare n.7 del 2017 che afferma la deducibilità di suddette erogazioni liberali esclusivamente nel caso di versamento tramite: bonifico bancario o postale, carta di debito, carta di credito, carta prepagata, assegno bancario o circolare.
Per le erogazioni versate in contanti si fa eccezione, consentendone la deducibilità, per la Tavola valdese e l'Unione delle Chiese metodiste e valdesi, nonché per altri istituti religiosi con in quali lo Stato italiano ha stipulato appositi accordi.
Con al risoluzione n. 72, le Entrate estendono la possibilità di dedurre le erogazioni liberali versate in contanti nei confronti di tutti gli istituti religiosi, previo rilascio di un'apposita quietanza di pagamento.

Erogazioni liberali: modalità di attestazione del versamento da parte degli istituti religiosi

La quietanza di cui al paragrafo precedente, deve però contenere determinate informazioni ai fini della deducibilità, nel dettaglio:

  • vanno predisposti appositi stampati preintestati e numerati;
  • tali documenti devono contenere un numero progressivo;
  • occorre indicare nome cognome, nome e comune di residenza del donante, l’importo e la causale dell’erogazione liberale;
  • la quietanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'istituto religioso o da un soggetto incaricato.