Spetta al giudice tributario decidere sull'eccezione del curatore in materia di prescrizione dei crediti tributari
Nella sentenza n. 14648 del 13 giugno 2017, le Sezioni Unite della Cassazione esprimono un importante principio di diritto in materia di giurisdizione del giudice tributario, accogliendo il ricorso di Riscossione Sicilia contro la decisione dei giudici fallimentari che avevano respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione a conoscere dell'eccezione, sollevata dal curatore, di prescrizione dei crediti tributari a seguito della notifica della cartella, ritenendo che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n.546, la competenza giurisdizionale del giudice tributario si esaurisce insieme ed in conseguenza della sopravvenuta incontrovertibilità della pretesa, che si determina con la notifica della cartella non seguita da impugnazione.
Sostanzialmente, la ricorrente ha sostenuto nel suo ricorso che in tali casi vale il principio generale, secondo cui spetta al giudice tributario conoscere dell’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, e che non si rientri nell'esenzione di cui all'art. 2 del d.lgs. 546/1992, considerando che la cartella di pagamento o il sollecito di pagamento non possono essere qualificati come atti dell'esecuzione forzata.
La decisione della Cassazione
Argomentazione questa accolta dalla Cassazione, la quale nella sua pronuncia spiega che l’avere il giudice fallimentare, fornito di giurisdizione sulla domanda di ammissione dei crediti e conosciuto dell'eccezione di prescrizione, spettante al giudice tributario, senza la necessaria clausola di riserva, configura questione di giurisdizione, segnando il superamento dei limiti della giurisdizione propria. Come già peraltro precedentemente affermato dalle stesse Sezioni Unite (Cass, n. 23832/2007 e Cass. n. 23832/2016), l’attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo, arrestandosi esclusivamente innanzi agli atti dell’esecuzione tributaria; di conseguenza anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice competente sulla predetta obbligazione.
In altri termini, le SS.UU. hanno chiarito nella presente decisione che il giudice che ha giurisdizione sull’obbligazione tributaria è anche legittimato a conoscere dell’eccezione di prescrizione, quale fatto che estingue l’obbligazione. E questo perché la cartella di pagamento non può essere inquadrato come atto di esecuzione forzata, nel caso di specie quindi non può valere l’esenzione di cui all’art. 2 D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui sono escluse dalla giurisdizione tributaria unicamente le questioni relative agli atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella.
La Cassazione accoglie pertanto il ricorso ed, esprimendo il seguente principio di diritto, cassa la sentenza con rinvio: «Ove in sede di ammissione al passivo sia eccepita dal curatore la prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, da ciò conseguendo in sede fallimentare l'ammissione con riserva del credito in oggetto».