Diritto

Non è compreso l’importo delle sanzioni nella confisca per equivalente per evasione fiscale


La Corte di Cassazione con la sentenza n.28047/2017 non condivide l’assunto della Corte territoriale d’appello che in un processo per evasione fiscale aveva ricompreso nell’ambito della confisca per equivalente irrogata al contribuente anche l’importo delle sanzioni.

Posto che, spiega la Corte, il profitto dei reati tributari in ragione delle specifiche caratteristiche di detti delitti, è peculiarmente caratterizzato dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale a seguito del mancato pagamento d'imposta (tra le tante, Cass. Sez.3, n. 9578 del 17/01/2013; Cass. Sez.3, n. 1199 del 02/12/2011), non risolvendosi in un accrescimento del patrimonio del soggetto attivo, nonostante la stessa Cassazione, in più occasioni, abbia affermato che all'interno del profitto del reato tributario, confiscabile anche nella forma per equivalente, vadano ricondotte anche le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, tuttavia, la ricomprensione delle sanzioni vale solo per i casi in cui si configuri il reato di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11 del Dlgs n. 74 del 2000 (Cass. Sez. n.1843/2011).
E invero, le diverse decisioni in cui la Cassazione (Cass. Sez. 3, n. 40534/2015; Cass. Sez. 3, n. 10214/2015, ma anche Sez. Un. n. 18374 del 31/01/2013) ha ritenuto legittimo che l’importo delle sanzioni venisse ricompreso nella totalità del credito e su questa somma fosse calcolato l’ammontare della confisca per equivalente, si riferivano ad ipotesi di sottrazione fraudolenta dei beni (Cass. Sez.5, n. 1843 del 10/11/2011) e non ad evasione dell’imposta a seguito di dichiarazione o di omesso versamento (come invece nel caso di specie).

Pertanto, secondo la Cassazione, in riferimento invece ai reati dichiarativi (come quelli nella specie contestati di cui all'art.2 del DIgs n. 74 del 2000) caratterizzati dalla evasione di imposta, la sanzione non può farsi rientrare nel concetto di profitto del reato, anzi essa deve essere, esattamente considerata il contrario, ovvero il costo del reato stesso, originato infatti dalla sua commissione e, per tale ragione, necessariamente successivo ad essa; sicché, in proposito, come si è correttamente affermato in dottrina, la sanzione va ritenuta, al pari, del resto, degli interessi, la “antitesi obliteratrice, in funzione deterrente, della convenienza del delitto”.

Ne consegue che, per la Cassazione, i giudici di merito hanno errato nel calcolare in un reato dichiarativo di evasione d’imposta (art. 2 Dlgs n. 74/2000), quanto all’imposta Ires, la confisca ricomprendendovi l’importo delle sanzioni, dovendo invece considerare il risparmio di imposta conseguito dal contribuente.