Fisco

Ecobonus e sismabonus: i chiarimenti delle Entrate sulla cessione del credito d’imposta


Il direttore dell’Agenzia delle Entrate con due provvedimenti datati 8 giugno 2017 chiarisce le modalità attuative attraverso le quali i beneficiari possono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi e lavori per la riqualificazione di parti comuni di edifici.

Il primo provvedimento riguarda la cessione della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, co. da 344 a 347, della legge 27 n. 296/2006, effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del MISE del 26 giugno 2015.

Il secondo provvedimento, invece, regola la cessione del credito relativa alla detrazione per gli interventi di adozione di misure antisismiche e di attuazione, sulle parti comuni di edifici da cui consegua un calo del rischio sismico, di opere per la messa in sicurezza statica (sismabonus).

In entrambi i casi, il credito d’imposta può essere ceduto:

  • (i) dai condomini anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all'art. 14, co. 2-quater, del DL 4 n. 63/2013;
  • (ii) dai cessionari del credito che, a loro volta, possono effettuare ulteriori cessioni.

Mentre i destinatari della cessione possono essere:

  • (i) fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione;
  • (ii) altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. 

Il credito non può essere ceduto ad istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al Dlgs n.165/2001.

Il credito d’imposta cedibile per l’ecobonus equivale alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito spettante per le spese sostenute dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70% se relative ad interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e nella misura del 75% se relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del MISE del 26 giugno 2015. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta cedibile per il sismabonus invece equivale alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, nella misura del 75% sull’ammontare delle spese sostenute, se grazie agli interventi il rischio sismico passa ad una classe inferiore di rischio, ottenendo una riduzione del rischio pari all’85%, con passaggio a due classi inferiori di rischio. La detrazione si applica su un ammontare di spesa fino a 96mila euro, moltiplicato il numero delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio, ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

In entrambi i casi, il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia partecipato al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile ovvero dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

L’Amministrazione finanziaria, effettua opportuni controlli sulla presenza dei requisiti oggettivi per ottenere la detrazione e sulla fruizione del credito da parte del cessionario, recuperando il credito e comminando le sanzioni previste nei casi in cui accerti mancanza dei requisiti e/o indebite fruizioni.

Entrambi i provvedimenti forniscono inoltre chiarimenti in merito alla modalità in cui avviene la cessione e all’utilizzo del credito di imposta in compensazione.