Fisco

Risoluzione n. 68/E: chiarimenti sulle compensazioni esterne dei crediti tributari e utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate


Utilizzo canali telematici: chiarimenti

Con la Risoluzione n.68/E del 9 giugno 2017 sono stati forniti alcuni chiarimenti circa l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate per la presentazione delle deleghe F-24; trattasi di una novità introdotta dal DL 50/2017 (in vigore dal 24 aprile 2017) riguardante le modalità di utilizzo in compensazione esterna dei crediti tributari.

L’art. 3 del DL 50/2017 ha infatti introdotto l’obbligo, per i titolari di partita IVA che intendano utilizzare in compensazione esterna determinati crediti tributari, di presentare il modello F-24 esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate: tale vincolo è previsto per i crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, a prescindere dall’importo del credito stesso.

Con l’introduzione delle novità in commento sono emersi diversi dubbi tra gli operatori circa l’identificazione dei crediti soggetti al suddetto vincolo. A tal proposito, con la Risoluzione n. 68/E le Entrate hanno cercato di fare un po’ di chiarezza, seppur tardivamente. Il documento di prassi propone due Allegati così distinti:

  • Allegato 2 - che individua i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i soli soggetti titolari di partita IVA, esclusivamente dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
  • Allegato 3 – elenco dei codici tributo (col. 2) utilizzabili in compensazione interna o verticale per il pagamento dei tributi esposti nella col. 4 dell’allegato stesso.

Bonus Renzi: ulteriore chiarimento

L’Agenzia fornisce infine un ultimo chiarimento (atteso da tempo) riguardante il bonus Renzi: tra i codici interessati dalla nuova disciplina non sono ricompresi i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell’art. 1 del DL 66/2014 e dell’art. 1, co. 12 e ss., della L. 190/2014 (bonus Renzi). Resta inteso che l’esonero vale a condizione che la delega di pagamento non esponga anche importi a credito per i quali risulti necessario il rispetto dell’obbligo di cui all’art 37, co 49-bis, del DL 223/2006.

Si ricorda che...

Per quanto riguarda i contribuenti non titolari di partita IVA restano in vigore le norme preesistenti in tema di presentazione del modello F24, che possono esser così riepilogate:

  • obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, in caso di presentazione di un modello F-24 a zero;
  • utilizzo obbligatorio dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.