E’ possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze generate in sede di trasformazione dell’impresa in società semplice?
Con la Risoluzione n. 66/E dell’8 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito relativo alla nuova disciplina agevolata relativa all’assegnazione di beni ai soci (introdotto dall’articolo 1, commi 115-120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Nello specifico, l’interpellante aveva attribuito ai soci beni immobili appartenenti alla società, trasformando così la società stessa in società semplice; come conseguenza di tale operazione si erano generate delle minusvalenze sui beni immobili rimasti in capo alla società e delle plusvalenze sugli immobili assegnati ai soci. Date queste premesse, l’interpellante chiede al Fisco se, sulla base delle circolari n. 26/E del 1° giugno 2016 e n. 37/E del 16 settembre 2016, la minusvalenza realizzata in sede di trasformazione in società semplice sia deducibile dalla plusvalenza conseguita al momento dell’assegnazione dei beni in via agevolata ai soci e quindi, in ragione di ciò, se sia possibile compensare dette plusvalenze con le minusvalenze; a fronte di tale compensazione, ritiene di non dover versare l’imposta sostitutiva per le sopraccitate operazioni, in quanto le minusvalenze risultano essere superiori alle plusvalenze.
Risposta delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate nella sua risoluzione ha precisato che così come in via ordinaria la minusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza ai fini IRES, allo stesso modo, la minusvalenza realizzata in sede di assegnazione agevolata non può essere portata in abbattimento della base imponibile della sostitutiva.
Tramite l’istituto della trasformazione in società semplice, i beni diversi da quelli merce delle c.d. immobiliari di gestione che escono dal regime d’impresa devono essere ricondotti nel novero dei beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell'impresa individuati dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 86 del T.U.I.R.
Come accade in sede di assegnazione dei beni ai soci, anche in sede di trasformazione agevolata in società semplice, la minusvalenza realizzata sugli immobili non assume rilevanza fiscale.
Pertanto, le Entrate ritengono che non sia possibile utilizzare la minusvalenza sugli immobili, realizzata in sede di trasformazione agevolata, per ridurre l’importo delle plusvalenze sulle assegnazioni agevolate, sulle quali è applicabile l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 2015.