Non si configura il reato di dichiarazione infedele se nella dichiarazione integrativa non sono indicati ricavi reali
La Corte di Cassazione nella sua pronuncia n. 27967/2017 conferma la decisione dei giudici di merito in favore di un imprenditore, prosciolto per insussistenza dal reato di dichiarazione infedele di cui era stato accusato.
L’imprenditore aveva presentato nella dichiarazione integrativa di quella annuale elementi attivi soprasoglia e contestualmente indicato elementi passivi, anche in questo caso per un ammontare superiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000 e per questo era stato coinvolto in un processo penale, dal quale era uscito vincente con una sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto.
La Cassazione, cui l’accusa era ricorsa avverso la decisione di merito, a conferma di detta decisione, ha chiarito che a differenza delle fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74 del 2000, per il delitto di dichiarazione infedele, il legislatore ha inteso circoscrivere la rilevanza penale alla sola presentazione della dichiarazione annuale. Le dichiarazioni prese in considerazione dalla norma, dicono i giudici di legittimità, sono solo la dichiarazione annuale in tema di imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche che i soggetti sono obbligati a presentare ai sensi degli artt. 1-6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto disciplinata dall'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Sono escluse invece tutte le altre dichiarazioni fiscali presenti nel nostro ordinamento e quindi anche quella integrativa.
Il riferimento all’annualità della dichiarazione, contenuto nella norma di cui all'art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000 come novellato dal D. Lgs. n. 158 del 2015, ha effetti anche sul momento consumativo del reato che deve intendersi come reato di natura istantanea, che si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale relativa ad una delle imposte indicate dallo stesso art. 4; a tal proposito, la stessa Cassazione in un’altra decisione su un caso analogo, ha inoltre ulteriormente precisato che “alcuna rilevanza assume, ai fini della integrazione del reato, la successiva dichiarazione integrativa effettuata anni dopo” (nella specie, in data 15 giugno 2007).