E’ sufficiente la scrittura privata per adottare un patto parasociale che modifica il contratto di società
Rigettato dalla Cassazione (sentenza n. 13877/2017) il ricorso del socio di una società, secondo il quale i giudici d’appello avevano errato nell’ammettere la validità del patto parasociale approvato con scrittura privata con cui un non socio era stato nominato amministratore unico, in deroga allo statuto. Secondo il ricorrente per essere valido, il patto parasociale sarebbe dovuto necessariamente essere sottoscritto per atto pubblico davanti ad un notaio e questo perché egli qualificava il patto parasociale come un contratto preliminare, in quanto afferente ad una modifica statutaria (individuata come contratto definitivo), tuttavia, nel suo ricorso, ometteva di addurre adeguate ragioni a sostegno di tale qualificazione.
Ad ogni modo, la Cassazione nella sua decisione ha precisato un principio condiviso secondo cui i patti parasociali sono finalizzati a regolare il comportamento futuro dei soci in relazione alle proprie partecipazioni societarie e quindi attengono ai rapporti interindividuali tra questi e anche tra questi ed eventuali soggetti terzi; essi trovano la propria specificità nella distinzione rispetto al contratto sociale, in quanto si tratta propriamente di accordi che, in deroga allo statuto o all’atto costitutivo, i soci assumono per proteggere in misura maggiore i propri interessi, ecco perché vanno differenziati e separati dagli atti relativi all’organizzazione aziendale come può essere un atto che emenda il contratto sociale.
Ragion per cui il ricorso va rigettato e il patto parasociale adottato con scrittura privata può ritenersi valido.