Legittimo il sequestro del personal computer dell’indagato per bancarotta fraudolenta se estrarre i dati risulta complesso
Ricorre in Cassazione un imprenditore indagato per bancarotta fraudolenta contro l’ordinanza del Tribunale del riesame cui egli si era rivolto per ottenere il dissequestro dei personal computer contenenti le scritture contabili e altri documenti della sua azienda, sequestro, disposto dal pubblico ministero a fini probatori. Il Tribunale del riesame, in parziale accoglimento della richiesta dell’indagato, aveva disposto il dissequestro degli hard disk, ma previsto l’intera duplicazione del contenuto degli stessi.
A parere del ricorrente, il primo provvedimento si porrebbe in netto contrasto con il principio di adeguatezza e proporzionalità di cui all'art. 275/3 c.p.p., atteso che la duplicazione degli hard disk dei PC, anziché dei soli dati di supposto interesse specifico, contenuti nei computer medesimi, non rispetta i suddetti parametri, comportando un’acquisizione di dati omnicomprensiva e non mirata all’imputazione contestata di specifiche ragioni, e, quindi, una apprensione generalizzata di tutte le informazioni in essi contenute; in altri termini, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto disporre la mera perquisizione, e non il sequestro tout court, dei personal computer e tale perquisizione doveva avvenire con l'esame e l'estrazione "in loco" dei soli dati di interesse, mediante la loro stampa fisica/duplicazione. D’altro canto, anche la duplicazione degli interi hard disk, così come disposta dal Tribunale del riesame, comportando, a tutti gli effetti, la permanenza del vincolo su tutti i dati contenuti nei PC, si porrebbe in contrasto con il principio di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. non potendosi ritenere che vi sia stata una effettiva restituzione, in considerazione che anche in tal caso la parte è stata comunque privata del valore in sé del dato; la disciplina delle copie di documenti ex art. 258 c.p.p. non comporta affatto che qualsiasi acquisizione di copia con restituzione dell'originale integri una situazione di non sequestro restituzione.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n.25527/2017, però respinge il ricorso, chiarendo che in tema di mezzi di ricerca della prova, costituisce sequestro probatorio l'acquisizione, mediante estrazione di copia informatica o riproduzione su supporto cartaceo, dei dati contenuti in un archivio informatico visionato nel corso di una perquisizione legittimamente eseguita ai sensi dell'art. 247 cod. proc. pen., il trattenimento della copia che comporta la sottrazione all'interessato della esclusiva disponibilità dell'informazione (Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015). Invero, le disposizioni introdotte dalla legge 48/2008 riconoscono al "dato informatico", in quanto tale, la caratteristica di oggetto del sequestro, di modo che la restituzione, previo trattenimento di copia, del supporto fisico di memorizzazione, non comporta il venir meno del sequestro quando permane, sul piano del diritto sostanziale, una perdita autonomamente valutabile per il titolare del dato. In altri termini, anche se dunque il supporto fisico viene riconsegnato al legittimo titolare, il contenuto immateriale dello stesso deve considerarsi sempre posto sotto sequestro e quindi sottratto alla disponibilità del titolare.
Ad ogni modo, continua la Corte, non è censurabile sotto il profilo dell'adeguatezza e proporzionalità, il sequestro nell'ambito delle ipotesi di reato ascritte all'indagato di bancarotta fraudolenta e dell'oggetto del decreto di sequestro relativo alla documentazione contabile ed extracontabile della società fallita e di ogni altro documento ritenuto utile ai fini delle indagini e la successiva estrazione di copia dell’intero contenuto degli hard disk dei PC dell'indagato, essendo l'attività di analisi per la selezione dei documenti contabili particolarmente complessa, investendo in toto l'attività "imprenditoriale dell'indagato". Né le operazioni di estrazioni di copia dei documenti "rilevanti" a tal fine avrebbero potuto essere condotte in loco in un limitato arco temporale, in quanto la selezione avrebbe comportato una significativa attività di studio e analisi.